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Sentenza

Sentenza n. 398/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex artt. 56 e 55 c.p.a., - dell’esito della prova scritta, a risposta multipla, sostenuta dalla ricorrente in data 24.10.2025, relativamente al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria» (profilo di interesse Codice 02: n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria), messo a disposizione dall’Amministrazione resistente in data 28.10.2025 accedendo con credenziali SPID nella propria area riservata della piattaforma “Concorsi Smart”, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; – del punteggio numerico, pari a 20,5/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di n. 5 quesiti erronei e/o fuorvianti; – del questionario somministrato in occasione dell’unica prova scritta, a risposta multipla, sostenuta da parte ricorrente, con particolare riferimento ai quesiti n. 7, 17, 19, 22 e 31 nei quali la Commissione esaminatrice indica quali risposte corrette opzioni differenti rispetto a quelle scelte da parte ricorrente; – del provvedimento, se esistente, con il quale la prova scritta sostenuta da parte ricorrente è stata ritenuta non superata e quest’ultima, conseguentemente, è stata ritenuta non idonea alla procedura concorsuale de qua; – ove occorra e per quanto di ragione, del bando RIPAM relativo al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria»; – di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati a parte ricorrente; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad attribuire al ricorrente il punteggio legittimamente spettante e, conseguentemente, (i) ritenere e dichiarare superata la prova di quest’ultimo, (ii) disporne l’inserimento nella redigenda graduatoria con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione.

Giustizia amministrativa202513938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta a risposta multipla, con punteggio di 20,50/30 e mancato superamento della prova, nonché i quesiti nn. 7, 17, 19, 22 e 31

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta del concorso per 2.600 unità nell’Area assistenti del Ministero della Giustizia, contestando il punteggio di 20,50/30, inferiore alla soglia di 21/30. Ha dedotto l’illegittimità dei quesiti nn. 7, 17, 19, 22 e 31, sostenendo: quanto al quesito n. 7, l’ambiguità logica e la presenza di più risposte plausibili; quanto al quesito n. 17, l’indeterminatezza del riferimento al d.m. n. 264, privo dell’anno e della rubrica; quanto al quesito n. 19, l’errore tipografico consistente nell’uso di “So” anziché “Se”, idoneo a generare incertezza; quanto al quesito n. 31, l’incompletezza della domanda, priva del riferimento normativo; quanto al quesito n. 22, l’ambiguità strutturale, in ragione della possibile correttezza di più opzioni. Ha chiesto la rideterminazione del punteggio, la dichiarazione di superamento della prova, l’inserimento in graduatoria e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, anche ai fini dell’assunzione. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. In via preliminare ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenuta estranea all’iter concorsuale. Ha invece riconosciuto la legittimazione del Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, e della Commissione Interministeriale RIPAM, dotata di competenze proprie sulle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Nel merito, ha rilevato che la scelta dei quesiti e la valutazione delle risposte sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta. Ha tuttavia ribadito che i quesiti a risposta multipla devono essere chiari, completi e non ambigui e devono prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta. Il quesito n. 7 è stato ritenuto corretto: l’espressione “ogni volta che” si riferisce al panino, mentre la Coca-Cola è prevista solo come possibilità collegata alla corsa mattutina; inoltre, la risposta scelta dalla candidata non era riferita all’azione di andare allo stadio. Il quesito n. 17 è stato ritenuto sufficientemente determinato, poiché, nell’ambito della tenuta dei registri giudiziari, l’unico d.m. n. 264 pertinente era quello del 27 marzo 2000; l’art. 3 stabilisce che i registri sono tenuti in modo informatizzato. Il refuso “So” anziché “Se” nel quesito n. 19 è stato considerato meramente evidente e non idoneo a generare confusione, anche alla luce del riferimento espresso all’art. 12 d.P.R. n. 115/2002, che rendeva chiara la risposta corretta. Il quesito n. 31, sebbene privo del riferimento normativo, non è stato ritenuto tale da indurre in errore, perché la regola secondo cui i dirigenti dispongono dei poteri di organizzazione delle risorse e di controllo rientra nei principi fondamentali dell’organizzazione amministrativa e nella materia d’esame. Quanto al quesito n. 22, il TAR ha riconosciuto che il quesito era erroneo e che la risposta individuata dall’Amministrazione non era corretta: date le premesse, era possibile soltanto la seconda opzione, mentre la prima e la terza erano logicamente impossibili. Tuttavia, la censura è stata respinta perché formulata dalla ricorrente in termini di ambiguità derivante dalla presunta correttezza di più risposte; non era quindi possibile sostituire o ampliare il thema decidendum, in ossequio al principio della domanda. Il TAR ha pertanto ritenuto corrette la decurtazione e la mancata attribuzione di punteggio relative agli altri quesiti e ha respinto il ricorso. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano trascorsi i termini previsti e risultino completi il contraddittorio e l’istruttoria.

  • artt. 55 e 56 c.p.a.

    Richiamati per la domanda cautelare proposta insieme all’azione di annullamento; la controversia è stata poi definita direttamente nel merito.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici

    La disposizione fonda la competenza e la legittimazione della Commissione Interministeriale RIPAM ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali.

  • art. 3 d.m. n. 264 del 27 marzo 2000

    I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali

    La norma individua come corretta la risposta secondo cui i registri presso gli uffici giudiziari sono tenuti in modo informatizzato.

  • art. 12 d.P.R. n. 115/2002

    È stato utilizzato per ritenere corretta la risposta secondo cui l’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al contributo unificato quando è chiesta soltanto la condanna generica del responsabile.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la scelta dei quesiti e la valutazione delle risposte rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di assoluta incomprensibilità, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità manifesta, adeguatamente dedotta e provata o assistita almeno da un principio di prova.
  • Nei concorsi con quesiti a risposta multipla, ciascuna domanda deve essere formulata in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve contemplare una sola risposta indubitabilmente corretta; l’amministrazione non può sottoporre ai candidati quesiti che impongano di scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • La mancata indicazione dell’anno di un decreto ministeriale non rende necessariamente indeterminato un quesito quando, in relazione alla materia oggetto della domanda, il riferimento normativo sia univocamente individuabile dai candidati.
  • Un refuso tipografico non determina l’illegittimità del quesito quando sia immediatamente riconoscibile dal contesto e non sia concretamente idoneo a generare confusione o fraintendimento sulla risposta richiesta.
  • Il giudice amministrativo, in applicazione del principio della domanda, non può sostituire d’ufficio la censura proposta dal candidato con una diversa contestazione dell’errore contenuto nel quesito: se il ricorrente deduce soltanto l’ambiguità derivante dalla pluralità di risposte corrette, non può ottenere l’annullamento sulla base della diversa ragione secondo cui la risposta indicata dall’amministrazione sarebbe errata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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