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Ordinanza

Ordinanza n. 4461/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione resistente in relazione all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente nonché ai successivi solleciti del 30.10.2025 e dell’8.5.2026, quantomeno in via temporanea e per la conseguente condanna dell’amministrazione resistente a provvedere espressamente sull’istanza, adottando il provvedimento conclusivo del procedimento entro il termine che sarà fissato dal Tribunale;

Giustizia amministrativa202607615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e sui successivi solleciti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittima inerzia dell'amministrazione sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendo anche una tutela cautelare e la condanna dell'amministrazione a provvedere espressamente. A sostegno dell'urgenza ha allegato una convocazione presso un Commissariato di Roma, fissata per il 17 luglio 2026, per dare esecuzione a un provvedimento di respingimento e contestuale accompagnamento presso un Centro per i Rimpatri. La medesima istanza cautelare era già stata respinta in sede monocratica il 14 luglio 2026. La Questura ha depositato documenti il 4 agosto 2026, ritenuti tardivi e quindi non valutabili nella sede cautelare. Il ricorrente non ha aggiornato il giudice sull'esito della convocazione e non ha colmato le radicali lacune dell'istanza già rilevate nel precedente decreto presidenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Il superamento della data di convocazione del 17 luglio 2026 ha reso l'istanza, così come formulata, priva di interesse cautelare attuale. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva fornito aggiornamenti sull'esito della convocazione né superato le lacune dell'istanza già evidenziate in sede monocratica. I documenti depositati dalla Questura il 4 agosto 2026 non sono stati valutati per tardività. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della particolare condizione del richiedente.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Richiamati quale fondamento del ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell'amministrazione a provvedere.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve conservare un interesse attuale al momento della decisione; quando l'urgenza è fondata su una convocazione amministrativa ormai decorsa, il suo superamento può rendere l'istanza priva di interesse cautelare, se formulata esclusivamente in relazione a quell'evento.
  • La parte che propone una domanda cautelare deve aggiornare il giudice sugli sviluppi dell'evento posto a fondamento dell'urgenza e colmare le lacune già rilevate in precedenti provvedimenti cautelari; in mancanza, la domanda può essere respinta.
  • I documenti depositati tardivamente rispetto all'esame cautelare possono essere esclusi dalla valutazione del Collegio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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