Cassazione Civile, Ordinanza n. 03789/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005, fondato su indici di capacità contributiva ritenuti non dichiarati dalla contribuente: incrementi patrimoniali, acquisto di azioni, presenza di una collaboratrice domestica, possesso di più unità immobiliari a Capri e Napoli, diversi box e plusvalenze realizzate nel 2005. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame e dichiarato illegittimo l'accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 112, 329 e 346 c.p.c., dell'art. 53 Cost. e dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, deducendo che la CTR avrebbe accolto l'appello sulla base di una doglianza non specificamente riproposta dalla contribuente in appello, cioè la decadenza dell'Ufficio per scadenza dei termini di accertamento; (2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 37, commi 24 e 26, D.L. 223/2006, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'esercizio del potere impositivo. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha osservato che, dalla lettura dell'atto di appello trascritto nel ricorso, la contribuente non aveva riproposto in modo specifico la censura relativa alla decadenza dell'Ufficio per superamento del termine di accertamento. Poiché nel processo tributario le questioni non specificamente riproposte in appello devono considerarsi rinunciate ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, la CTR non poteva basare la decisione proprio su quel profilo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta violazione per ultrapetizione o decisione su questioni non devolute in appello.
art. 329 c.p.c.
richiamato in relazione alla devoluzione e alla formazione del giudicato interno sulle parti non impugnate specificamente.
art. 346 c.p.c.
richiamato per il principio di rinuncia alle domande e alle eccezioni non riproposte in appello.
art. 53 Cost.
invocato nel motivo di ricorso, in collegamento con la disciplina dell'impugnazione tributaria.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le questioni non specificamente riproposte in appello devono intendersi rinunciate; l'appello richiede motivi specifici a pena di inammissibilità.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sui termini di decadenza dell'accertamento tributario.
art. 37, commi 24 e 26, D.L. 4 luglio 2006, n. 223
richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina dei termini e delle proroghe connesse al potere di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come vizio processuale dedotto con il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello deve contenere motivi specifici e argomentati: non basta una generica richiesta di riforma della sentenza di primo grado o un richiamo indistinto a censure già svolte nel ricorso introduttivo.
- Le questioni o eccezioni non specificamente riproposte nell'atto di appello si intendono rinunciate e non possono costituire il fondamento della decisione del giudice di secondo grado.
- Un capo della sentenza di primo grado può dirsi validamente impugnato solo se l'atto di appello contiene una censura idonea a contrastarne la motivazione in modo concreto e motivato.
- Se la decisione di appello è fondata su una questione non ritualmente devoluta, la sentenza è cassabile per vizio processuale; l'esame delle ulteriori censure resta assorbito.
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