Cassazione Civile, Ordinanza n. 05124/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sul gioco per l'anno 2007, emesso in relazione all'attività di raccolta scommesse svolta tramite una ricevitoria/CTD. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR, in appello, aveva confermato l'atto ritenendo che l'imposta fosse dovuta perché risultava provata la raccolta non autorizzata di scommesse, che la titolare della ricevitoria fosse soggetto passivo del tributo, che sussistesse il presupposto territoriale e che l'avviso fosse sufficientemente motivato. In cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dalla l. n. 220/2010, perché la CTR l'aveva erroneamente considerata soggetto passivo; (2) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288/1998, per avere ritenuto sussistente il presupposto territoriale; (3) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 24, comma 10, d.l. n. 98/2011 e 7 l. n. 212/2000, per difetto di motivazione e allegazione dell'avviso, anche a fronte di accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti della motivazione, assorbendo il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in ragione degli interventi successivi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 504/1998
L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si riferisce alle attività di gioco e non alla sola giocata in sé.
art. 3 d.lgs. n. 504/1998
Soggetti passivi sono coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse; la norma va letta, per i periodi rilevanti, alla luce della successiva interpretazione autentica e della decisione costituzionale.
art. 1, comma 66, l. n. 220/2010
La disposizione interpretativa chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che soggetto passivo è chiunque gestisca, anche per conto terzi, scommesse o concorsi pronostici; per gli anni precedenti al 2011, però, la Corte costituzionale ha escluso che la ricevitoria possa essere assoggettata all'imposta se operante per conto di bookmaker privi di concessione.
art. 16 d.m. economia e finanze 1° marzo 2006 n. 111
Il concessionario è tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014
L'imposta unica è applicata su un imponibile forfetario determinato secondo il criterio del triplo della media della raccolta nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo di ricorso sul tema dell'accertamento induttivo e della motivazione dell'avviso.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle regole sull'accertamento e alla motivazione dell'atto.
art. 7 l. n. 212/2000
Richiamato per gli obblighi di motivazione e allegazione degli atti tributari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione articolati come violazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama per adesione alle motivazioni di precedenti decisioni conformi.
art. 53 Cost.
È il parametro costituzionale rispetto al quale la Corte costituzionale ha scrutinato la soggettività passiva della ricevitoria per gli anni anteriori al 2011.
Massime di principio
- Per l'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è l'organizzazione e gestione del servizio di gioco, non la singola giocata considerata isolatamente.
- La ricevitoria che raccolga scommesse per conto di un bookmaker privo di concessione può essere soggetto passivo del tributo solo secondo l'assetto normativo applicabile e, per le annualità anteriori al 2011, non può essere gravata dell'imposta nei casi ricadenti nella declaratoria di illegittimità costituzionale.
- La norma interpretativa del 2010 si applica ai rapporti negoziali già esistenti e rileva anche per rapporti sorti prima della sua entrata in vigore ma proseguiti oltre tale data, perché le parti avrebbero potuto rimodulare le commissioni in funzione del nuovo carico fiscale.
- Quando la questione di soggettività passiva e di presupposto territoriale è risolta in favore del contribuente, resta assorbita ogni ulteriore censura sulla motivazione dell'avviso di accertamento.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
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