Cassazione Civile, Ordinanza n. 20170/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce dall’affondamento di un natante durante il trasferimento da un porto all’altro, dopo un incendio sviluppatosi nel vano motori. Il proprietario/armatore del natante ha agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali contro il titolare di un’impresa individuale, il comandante e il marinaio incaricati del trasferimento, sostenendo che l’evento fosse dovuto a imperizia, imprudenza e negligenza di questi ultimi e che l’impresa dovesse rispondere ex art. 2049 c.c. per il rapporto di preposizione con gli esecutori materiali. In primo grado la domanda verso l’impresa era stata rigettata, mentre in appello la Corte territoriale ha ritenuto provato un incarico conferito dall’impresa ai due marinai e ha condannato anche l’impresa, in solido con il comandante, al pagamento del risarcimento. Con il ricorso per cassazione l’impresa ha dedotto sei motivi: violazione degli artt. 1173, 2729 e 2049 c.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando in sostanza che non vi fosse alcun rapporto obbligatorio o di preposizione tra essa e i marinai, che le prove fossero state male valutate, che l’interrogatorio formale del danneggiato fosse stato ignorato e che la mancata domanda di surroga della compagnia nei suoi confronti fosse indice della sua estraneità. La compagnia assicurativa del natante ha resistito anche sul capo relativo alla surroga ex art. 1916 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’impresa ricorrente. Ha ritenuto che i primi cinque motivi mirassero, sotto l’apparente veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte d’appello era coerente con il principio secondo cui chi si avvale dell’opera di terzi nell’esecuzione della propria obbligazione assume il rischio dell’operato dannoso reso possibile dalla posizione loro conferita, con responsabilità ex art. 2049 c.c. Il sesto motivo, relativo alla surroga dell’assicuratore, è stato giudicato inammissibile e comunque infondato: la surrogazione trasferisce all’assicuratore i diritti dell’assicurato verso tutti i responsabili, e la mancata domanda iniziale nei confronti di uno dei corresponsabili non vale a escludere la solidarietà né la possibilità di azione nei suoi confronti. È stato anche dichiarato inammissibile il controricorso del danneggiato per tardivo deposito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della compagnia assicurativa.
Norme richiamate
art. 1173 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l’esistenza di un vincolo obbligatorio tra le parti; la Corte non entra nel merito della censura perché la reputa una richiesta di riesame del fatto
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare il ricorso alle presunzioni nella prova del conferimento dell’incarico; la censura è stata ritenuta una sollecitazione a rivalutare le prove
art. 2049 c.c.
la responsabilità del preponente è affermata quando questi si avvalga dell’opera di terzi e il fatto dannoso sia reso possibile dalla posizione loro conferita, secondo il nesso di occasionalità necessaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare motivazione apparente o perplessa; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta al merito
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza d’appello
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio; non è stato ritenuto idoneo a fondare il vizio denunciato
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il modo di apprezzamento delle prove; la Corte ricorda i limiti rigorosi della denuncia di violazione di tale norma in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
i motivi formalmente ricondotti a violazione di legge sono stati qualificati come critiche al merito e quindi inammissibili
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale denunciato non è stato ravvisato, perché la motivazione della sentenza non era apparente nei termini allegati
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non mere deduzioni difensive o argomentazioni
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
richiamato per ribadire che il motivo era contrario a un principio di diritto consolidato sulla responsabilità ex art. 2049 c.c.
art. 1916 c.c.
la surrogazione dell’assicuratore è successione a titolo particolare nei diritti dell’assicurato verso i responsabili e comporta il trasferimento delle azioni e degli strumenti di tutela connessi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per i conseguenti oneri processuali dovuti in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 370 c.p.c.
utilizzato per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il controricorso del danneggiato
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022
richiamato per l’applicazione del nuovo testo dell’art. 370 c.p.c. ai ricorsi notificati dopo il 1° gennaio 2023
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
richiamato nel riepilogo del giudizio di merito per il deposito di memoria relativa alle difese sulla legittimazione
art. 232 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per attribuire valore alla mancata risposta all’interrogatorio formale; la censura è stata reputata non decisiva in cassazione
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente costruite come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove, poiché il controllo di legittimità non comprende la rivalutazione del compendio istruttorio.
- Il vizio di motivazione apparente o il dedotto omesso esame sono configurabili solo se la sentenza omette un fatto storico decisivo o presenta una motivazione realmente inesistente o meramente apparente; non basta contestare l’apprezzamento delle prove o l’omessa confutazione di singole argomentazioni difensive.
- Ai fini dell’art. 2049 c.c. risponde il soggetto che si avvalga dell’opera di terzi nell’esecuzione della propria attività quando il fatto illecito di questi sia stato reso possibile dalla posizione loro conferita, secondo un nesso di occasionalità necessaria, assumendo il preponente il rischio dell’utilizzazione di tali ausiliari.
- La mancata estensione della domanda di surroga dell’assicuratore nei confronti di uno dei possibili responsabili non esclude la responsabilità solidale di quest’ultimo, poiché la surrogazione ex art. 1916 c.c. trasferisce all’assicuratore i diritti dell’assicurato verso tutti i responsabili del danno.
- La graduazione delle colpe tra più autori del fatto illecito ha rilevanza interna nei rapporti tra coobbligati, ma non elimina la solidarietà verso il danneggiato o verso l’assicuratore surrogato.
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