Cassazione Civile, Ordinanza n. 32681/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio e ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non vi è stata quindi una decisione nel merito sui sei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un cambio appalto relativo al servizio presso il termovalorizzatore di Parona. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado e all'esito di CTU medico-legale, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere assunto dalla società ricorrente come autista di pala gommata con decorrenza dall'1 luglio 2018, condannando altresì la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma prima dell'adunanza le parti hanno depositato istanza congiunta dichiarando di avere definito la lite con accordo transattivo e chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La declaratoria di cessazione della materia del contendere esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con transazione e chiedono congiuntamente la cessazione della materia del contendere, la Corte può prenderne atto e dichiarare cessato il contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare integralmente le spese di lite se la richiesta è congiunta e la definizione transattiva rende inutile la prosecuzione del giudizio.
- La definizione transattiva della controversia nel giudizio di legittimità esclude, se dichiarata cessata la materia del contendere, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato collegato all'esito del ricorso.
Come è indicizzato
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