Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3120/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n.314/2025 emessa dal Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202601031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 314/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia, notificata il 24 maggio 2025 e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 3.000 euro. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi complessivamente riconosciuti, pari a 3.000 euro, detraendo eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni soltanto su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e provveda nei successivi 60 giorni a determinare l'importo residuo e ad adottare gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è procedibile l'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'inottemperanza al giudicato può essere dichiarata quando il creditore documenti il contenuto della pronuncia passata in giudicato e l'amministrazione non dimostri né deduca di avervi dato esecuzione.
  • In presenza di un giudicato che riconosca somme determinate o determinabili a carico di una pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per il pagamento, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore eseguiti.
  • Per assicurare l'effettività del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.