Cassazione Penale, Sentenza n. 39748/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spirito impugna la conferma, in giudizio abbreviato, della condanna per quattro reati di ricettazione di parti di autovetture di provenienza furtiva. Deduce: 1) nullità per genericità del capo di imputazione; 2) insufficienza di prova sulla riconducibilità dei pezzi alle autovetture rubate, essendo questi beni pertinenti alla sua attività lecita di venditore; 3) errato diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, 2° comma, c.p.; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto improcedibile la censura di genericità perché il ricorrente aveva scelto il rito abbreviato, che comporta accettazione dell'imputazione. Quanto al merito, la Corte di appello aveva adeguatamente motivato la riconducibilità dei pezzi alle autovetture rubate (descrizione per singola auto) e l'assenza di annotazioni contabili o giustificazioni da parte dell'imputato; inoltre ha valutato il valore non esiguo dei beni e la professionalità/organizzazione dell'attività illecita, giustificando il diniego delle attenuanti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Il riferimento è alla circostanza attenuante prevista per il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto non applicabile la circostanza attenuante ritenendo non esiguo il valore dei beni e l'attività svolta come organizzata e professionale
art. 133 cod. pen.
La Corte ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 per valutare le attenuanti generiche, affermando che il giudice di merito può scegliere anche un solo elemento rilevante (es. personalità dell'imputato o gravità del reato) per negare o concedere le attenuanti
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016 (Boccuni) e altre massime
Principio consolidato secondo il quale l'imputato che opta per il giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire la genericità o indeterminatezza dell'imputazione, perché la scelta implica accettazione dell'imputazione stessa
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato incondizionato limita fortemente la possibilità di sollevare eccezioni di nullità o genericità dell'imputazione: tali doglianze diventano inammissibili in cassazione.
- La mera disponibilità di pezzi di ricambio, se non comprovata da documentazione contabile o giustificazioni plausibili, può essere ritenuta indicativa della loro provenienza illecita; la motivazione dettagliata del giudice di merito sulla riconducibilità è decisiva.
- Per l'applicazione delle attenuanti (compresa quella di cui all'art. 648, 2° comma) il giudice valuta il quadro complessivo: valore dei beni, modalità organizzative dell'attività e precedenti personali possono giustificare il diniego.
- In sede di impugnazione in Cassazione, questioni di merito debitamente motivate dalla Corte di appello sono difficili da ribaltare se non emerge un vizio giuridico di rilevanza costituzionale o di diritto.
- Chi esercita professionalmente la vendita di parti meccaniche deve conservare e produrre contabilità e documentazione di provenienza per evitare che la mancanza di prova venga interpretata come dolo o ricettazione.
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