Sentenza n. 4597/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 della Regione Toscana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, atti della Conferenza Stato-Regioni e provvedimento regionale di individuazione degli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che aveva fissato al 4,4% i tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018, ulteriori atti della Conferenza Stato-Regioni e il decreto della Regione Toscana del 14 dicembre 2022, con cui erano stati individuati gli operatori economici tenuti al ripiano e i relativi importi. Dal testo della sentenza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della disciplina introdotta dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In pendenza del giudizio, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 ha previsto che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti mediante il versamento alle Regioni o alle Province autonome del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali di ripiano; il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi agli anni predetti. La società ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento del 25% degli importi richiesti. La Regione Toscana ha poi confermato l'avvenuto pagamento, adempiendo alla condizione prevista dalla legge per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha quindi definito il giudizio senza esaminare nel merito le censure contro gli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, dopo il versamento della quota ridotta del 25% e la comunicazione al TAR del provvedimento regionale di accertamento dell'avvenuto pagamento. Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali importi.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disciplina costituisce il quadro normativo degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende obbligate e degli importi dovuti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una sopravvenuta disposizione legislativa prevede l'estinzione dell'obbligazione amministrativa mediante il pagamento di una quota ridotta dell'importo originariamente richiesto, la cessazione della materia del contendere nel giudizio contro i provvedimenti di ripiano può essere dichiarata solo dopo l'effettivo pagamento e dopo la comunicazione al giudice del provvedimento amministrativo che accerta tale pagamento.
- Il pagamento integrale della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione relativa agli anni interessati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corrispondere gli importi originariamente determinati.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio senza esame delle censure di legittimità rivolte contro gli atti impugnati; le spese possono essere compensate quando la controversia presenta rilevanti questioni sostanziali e processuali.
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