Cassazione Civile, Ordinanza n. 31465/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo una transazione tra le parti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato le spese processuali. La Corte ha altresì precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2009 e 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi rigettato l'appello. Avverso tale sentenza il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, corredato da atto di transazione notificato all'Avvocatura Generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
la rinuncia al ricorso, quando rituale e intervenuta nel giudizio di cassazione, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non opera l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata nel rispetto dell'art. 390 c.p.c. e accompagnata dagli adempimenti notificatori richiesti, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia interviene a seguito di transazione tra le parti, la Corte può dichiarare l'estinzione e compensare le spese processuali.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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