Sentenza n. 5076/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco per alterazione dei parametri di composizione corporea
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva impugnato il provvedimento di esclusione adottato il 18 marzo 2024, motivato dal riscontro di una massa grassa del 32%, superiore al limite previsto dalla disciplina tecnica applicabile. In primo grado aveva dedotto la contraddittorietà della misurazione concorsuale rispetto a una certificazione rilasciata da una struttura medica privata pochi giorni dopo, attestante una massa grassa del 23%. Il TAR aveva disposto una verificazione, affidata al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, che aveva rilevato una massa grassa del 32,7% e confermato il superamento del limite. In appello il candidato ha contestato il giudizio di inidoneità, deducendo, in particolare, la diversa misurazione dell’altezza: 165 cm da parte della Commissione, 165,5 cm da parte del verificatore e 166 cm secondo una successiva misurazione effettuata presso una ASL, con massa grassa del 22,6%. Ha inoltre sostenuto l’inaffidabilità della misurazione concorsuale, anche in ragione della posizione assunta durante l’esame, ritenuta difforme dalla Direttiva Tecnica dell’11 marzo 2016.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto non idonee a confutare le valutazioni tecniche dell’amministrazione le misurazioni effettuate da strutture sanitarie diverse dagli organi istituzionalmente competenti, anche se pubbliche, salvo che sia dimostrata l’abnormità del giudizio della Commissione, il malfunzionamento o l’alterazione degli strumenti diagnostici, oppure una sostanziale violazione dei protocolli, circostanze non provate nel caso concreto. Il Collegio ha ribadito che i requisiti di idoneità devono essere posseduti e verificati nel momento e secondo le modalità della procedura concorsuale, poiché l’utilizzo di accertamenti successivi comprometterebbe la par condicio e la stabilità temporale del sistema di reclutamento. La Commissione non era quindi tenuta a una motivazione rafforzata, considerata la natura tecnica e precettiva della disciplina e il valore fidefacente del verbale. La differenza di mezzo centimetro nella misurazione dell’altezza non è stata ritenuta decisiva, poiché anche la verificazione aveva riscontrato una massa grassa superiore al limite. La verificazione giudiziale può accertare l’attendibilità della metodologia utilizzata dalla Commissione, ma non sostituirsi alla valutazione concorsuale con una nuova valutazione dell’idoneità, salvo che il giudizio originario risulti travisato o palesemente inattendibile. La dedotta modalità scorretta di esecuzione dell’esame non era stata contestata al momento della misurazione, non risultava dal verbale e non era stata provata. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b), D.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 32%
La disposizione fissa il parametro relativo alla massa grassa rilevante ai fini dell’idoneità per la procedura di reclutamento.
art. 3 Direttiva Tecnica 11 marzo 2016
È richiamata quale disciplina tecnica concernente le modalità di esecuzione della misurazione, ma il giudice ha escluso che fosse stata provata una sua violazione idonea a inficiare il giudizio concorsuale.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per l’accesso a impieghi che richiedono requisiti fisici, l’idoneità deve essere posseduta entro il termine previsto per la partecipazione e verificata secondo le modalità e nei tempi della selezione, poiché accertamenti successivi possono compromettere la par condicio tra i concorrenti.
- Le valutazioni medico-legali rese dagli organi istituzionalmente competenti nell’ambito della procedura concorsuale prevalgono, ai fini del giudizio di idoneità, sulle valutazioni di organismi sanitari diversi, anche pubblici, salvo che sia dimostrata l’abnormità del giudizio, il malfunzionamento o l’alterazione degli strumenti, la sostanziale violazione dei protocolli o la palese inattendibilità della metodologia.
- La verificazione disposta dal giudice in controversie sull’idoneità fisica concorsuale può accertare l’attendibilità della metodologia e degli strumenti utilizzati dalla Commissione, ma non può trasformarsi, in assenza di un travisamento o di una palese inattendibilità del giudizio originario, in una nuova valutazione dell’idoneità del candidato.
- La Commissione che recepisce una valutazione medico-legale compiuta secondo una disciplina tecnica precettiva non è soggetta a un obbligo di motivazione rafforzata, purché il verbale consenta di individuare il parametro applicato e non risultino vizi evidenti dell’accertamento.
- Una differenza marginale nella misurazione dell’altezza non è sufficiente a invalidare il giudizio di non idoneità per massa grassa eccessiva quando anche la verificazione giudiziale, effettuata con una diversa misurazione, confermi il superamento del limite previsto.
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