Cassazione Civile, Ordinanza n. 14328/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per il 2014 contestando a una società l'indetraibilità dell'IVA e recuperando anche IRAP e sanzioni, dopo aver riqualificato alcuni contratti formalmente qualificati come appalto in termini di somministrazione di manodopera. La CTP aveva accolto il ricorso della società per difetto di contraddittorio endoprocedimentale; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che le eccezioni della contribuente non fossero pretestuose e che fosse stata soddisfatta la prova di resistenza. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, lamentando: (i) che la CTR avesse annullato integralmente l'atto pur affermando l'applicabilità dell'obbligo di contraddittorio solo ai tributi armonizzati, sebbene la ripresa riguardasse anche IRAP; (ii) che la società non avesse provato in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la prima censura, perché per gli accertamenti relativi a IRAP, in quanto tributo non armonizzato e in presenza di accertamento c.d. a tavolino, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; pertanto la CTR non avrebbe potuto annullare l'avviso anche con riferimento a tale imposta. Ha invece respinto la seconda censura, riconoscendo che la CTR aveva adeguatamente motivato sulla non pretestuosità delle contestazioni astrattamente proponibili dalla contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e la relativa invalidità dell'atto operano, secondo i principi richiamati, per i tributi armonizzati; non si estendono in via generale agli accertamenti non armonizzati effettuati a tavolino.
art. 32 d.P.R. 600/1973
Norma invocata dall'Ufficio nel ricorso come parametro della dedotta violazione di legge in tema di attività istruttoria e accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Censura formulata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Cass., Sez. U., n. 24823/2015
"In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito"
La Corte la richiama come principio dirimente sul perimetro del contraddittorio endoprocedimentale e sulla necessità della prova di resistenza solo per i tributi armonizzati.
Massime di principio
- Nei tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo previsione espressa di legge.
- Negli accertamenti fiscali "a tavolino", l'omessa instaurazione del contraddittorio non determina invalidità dell'atto per IRAP o altri tributi non armonizzati.
- L'invalidità dell'atto per difetto di contraddittorio, nei casi in cui il contraddittorio sia dovuto, richiede che il contribuente alleghi in concreto le difese che avrebbe potuto far valere e che tali difese non siano meramente pretestuose.
- Se il giudice annulla integralmente un avviso che riguarda anche tributi non soggetti a contraddittorio generalizzato, viola il principio di diritto che delimita l'ambito applicativo dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
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