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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22189/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva chiesto la restituzione di somme versate a titolo di tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate nella rada del porto di Piombino fino al 31 dicembre 1993, previa declaratoria di insussistenza dell’obbligazione tributaria. Dopo un primo giudizio e un precedente intervento rescindente della Cassazione, la Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva riconosciuto solo in parte il diritto alla ripetizione, qualificando come indebito solo l’importo eccedente quanto necessario al finanziamento dei compiti istituzionali dell’Azienda M.M.M.; aveva inoltre accolto la domanda restitutoria delle amministrazioni per le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ma senza interessi legali, ritenendo mancante una specifica domanda su tale voce. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che in sede di rinvio avevano invece richiesto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado "oltre interessi di legge dalla data di percezione del saldo". La società contribuente non si è costituita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: la domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. comprendeva anche gli interessi legali dovuti dalla data dell’effettivo esborso della somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, perché tale pretesa era stata effettivamente formulata dalle amministrazioni in riassunzione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per l’esame della domanda restitutoria relativa agli interessi e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 34 l. 9 febbraio 1963, n. 82

    richiamato quale base del prelievo contestato relativo alle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate

  • art. 389 cod. proc. civ.

    la domanda di restituzione conseguente alla cassazione con rinvio ha natura ripristinatoria e può comprendere anche gli interessi legali dalla data dell’effettivo esborso

  • art. 112 cod. proc. civ.

    invocato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la domanda sugli interessi fosse stata comunque formulata, escludendo la violazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    norma sul vizio processuale dedotto in cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la domanda restitutoria ex art. 389 c.p.c. ha funzione ripristinatoria dell’equilibrio patrimoniale alterato dalla decisione cassata e può comprendere gli interessi legali dalla data dell’effettivo esborso della somma restituita.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando dagli atti del giudizio risulti che la parte ha effettivamente domandato anche gli interessi, ancorché il giudice di merito ne abbia erroneamente escluso la richiesta.
  • La cassazione può accogliere il motivo ove la sentenza di rinvio abbia omesso di pronunciarsi su una componente accessoria della restituzione espressamente dedotta in giudizio.
  • In presenza di litisconsorzio necessario non notificato nel ricorso, la Corte può evitare l’integrazione del contraddittorio se la parte rimasta estranea non ha interesse a contraddire e l’esito del giudizio non le reca pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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