Cassazione Penale, Sentenza n. 23878/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riabilitazione relativa a una condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto richiamando l'esistenza in atti di numerose denunce e pendenze per vari reati (stupefacenti, riciclaggio, furto di energia elettrica, resistenza ecc.) e la mancata produzione di elementi probatori circa la condotta tenuta in Spagna, dove il ricorrente risiede. Con il ricorso si contestava la violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 178 e 179 c.p. e 125 c.p.p., rilevando che per due delle pendenze erano sopravvenute assoluzioni, che alcune denunce non erano sfociate in iscrizione nel registro delle notizie di reato e che il Tribunale non aveva valutato concretamente il rilievo di una pendenza per la quale era stata chiesta la fissazione dell'udienza preliminare; inoltre si contestava l'attribuzione al ricorrente dell'onere di provare la condotta tenuta all'estero.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia adeguatamente motivato il rigetto richiamando il numero e la significatività delle denunce, e il fatto che per almeno una di esse sia stata esercitata l'azione penale, idonei a dimostrare la carenza del presupposto della condotta regolare richiesto per la riabilitazione. Quanto alla condotta all'estero, la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice deve acquisire, tramite canali istituzionali, informazioni sulla condotta tenuta nel periodo di permanenza in Italia, mentre grava sull'istante l'onere di fornire documentazione sulla condotta tenuta all'estero entro il termine fissato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma invocata come base procedurale per l'opposizione all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza; usata come riferimento procedurale per il ricorso contro l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riabilitazione.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 667 per la disciplina procedurale dell'opposizione/impugnazione degli atti del Tribunale di sorveglianza.
art. 178 cod. pen.
Rilevante per i presupposti della riabilitazione; disciplina le condizioni e gli effetti della domanda di riabilitazione, richiedendo valutazione della condotta successiva alla condanna.
art. 179 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la valutazione della buona condotta ai fini della riabilitazione; la giurisprudenza consente di considerare denunce o procedimenti successivi se il loro significato concreto dimostra condotte deviate o mancato recupero.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa nel motivo di ricorso; nel contesto è stata evocata in relazione ai vizi di motivazione e doveri istruttori del giudice, ma la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che definisce il reato per il quale il ricorrente era stato condannato (illecito in materia di stupefacenti), oggetto della domanda di riabilitazione.
art. 616 c.p.p.
Consente, in caso di ricorso inammissibile, la liquidazione di una somma a titolo di ammenda; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'esistenza di denunce o di procedimenti pendenti successivi alla condanna può essere considerata dal giudice ai fini della riabilitazione se, valutata nel suo significato concreto, dimostra condotte deviate o il mancato recupero; non opera un divieto assoluto di considerarle.
- Le sopravvenute pronunce di assoluzione rispetto ad alcune denunce non annullano automaticamente la rilevanza complessiva di altre pendenze o di un quadro denunce numeroso: il giudice valuta la significatività complessiva.
- Se il richiedente risiede o ha dimora all'estero, grava su di lui l'onere di produrre, entro i termini fissati, documentazione idonea a provare la buona condotta tenuta all'estero; il giudice deve invece attivare canali istituzionali per acquisire informazioni relative al periodo di permanenza nel territorio nazionale.
- La motivazione del rigetto deve essere adeguata e apprezzabile: però la Corte di legittimità sindaca la conformità a principi giurisprudenziali consolidati e non può sostituirsi al giudice per una diversa valutazione non sorretta da violazioni di legge evidenti.
- In sede di impugnazione in Cassazione, prospettare una lettura alternativa dei fatti o chiedere una rivalutazione concreta non è sufficiente a sovvertire il giudizio se la motivazione del giudice di merito risulta coerente con la giurisprudenza applicabile.
- Rischio di condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); conviene valutare preventivamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione.
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