Ordinanza n. 1744/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 104665 del 23.12.2025, comunicato in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente n. 38096 del 25/5/2024 (prot. MIM n. 21664 del 27/5/2024) volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Albania per la classe di concorso ADAA "Specializzazione sostegno scuole dell'infanzia"; - ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresa, ove necessario, la comunicazione di preavviso di rigetto del 31.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn sede cautelare, il TAR ha ritenuto, a un primo e sommario esame, che la motivazione del diniego ministeriale apparisse sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento. Ha quindi respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Albania per la classe di concorso ADAA, specializzazione sostegno nelle scuole dell'infanzia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Albania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa la comunicazione di preavviso di rigetto. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto che la controversia riguarda il diniego fondato sulla ritenuta carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il giudice l'ha respinta sulla base della valutazione sommaria della sufficiente motivazione del diniego.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata rispetto al presupposto sostanziale posto a fondamento del diniego.
- Il rigetto della domanda cautelare non definisce nel merito la legittimità definitiva del provvedimento impugnato, quando il giudice rinvia la regolazione delle spese e la decisione della controversia alla fase definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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