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Sentenza

Sentenza n. 1151/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della Delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS- - pubblicata all'Albo Pretorio dal 05.08.2021 al 20.08.2021- con cui il Comune di Ugento ha approvato gli elaborati definitivi del “Piano del Parco Naturale del Litorale di Ugento” e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, nonché degli elaborati e dei provvedimenti ivi richiamati; - della Delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Ugento ha adottato gli elaborati del “Piano del Parco Naturale del Litorale di Ugento”, nonché degli elaborati e dei provvedimenti ivi richiamati; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, il documento denominato “Proposta di controdeduzioni alle Osservazioni” privo di data.

Giustizia amministrativa202101497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere del Consiglio comunale di Ugento di adozione e approvazione degli elaborati e delle controdeduzioni del Piano del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (enti territoriali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di aree tipizzate dal PRG comunale come zona C6 e titolare di una concessione demaniale su aree ricomprese nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, ha impugnato le delibere comunali di adozione e approvazione degli elaborati del Piano del Parco, nonché gli atti connessi, lamentando quattro gruppi di censure. In primo luogo, ha dedotto la violazione delle disposizioni regionali sulla formazione e approvazione dei piani dei parchi e della disciplina della VAS, nonché dei principi di buon andamento e leale collaborazione. In secondo luogo, ha contestato la violazione della disciplina regionale in materia di aree protette e pianificazione. In terzo luogo, ha denunciato la violazione della normativa statale e regionale sulla tutela ambientale, dei parchi, dell'urbanistica, del PPTR, della legge sul procedimento amministrativo, della normativa europea sul trattamento delle acque reflue, dei principi di sviluppo sostenibile e dell'art. 42 Cost. In quarto luogo, ha dedotto eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, errore, violazione del giudicato e ulteriore violazione della disciplina sulle aree protette e sul procedimento amministrativo. Il TAR, prima della decisione, ha segnalato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità per carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte. La disciplina procedurale richiamata, contenuta nella DGR Puglia n. 770/2014, prevede che l'adozione e la consultazione del Piano del Parco siano seguite dall'istruttoria regionale, dalla presa d'atto della Giunta regionale, dal parere della competente Commissione consiliare e dalla definitiva approvazione regionale. Nel caso concreto, le delibere comunali si limitavano ad adottare il Piano, a gestire il deposito e la consultazione, a esaminare le osservazioni e ad approvare la documentazione aggiornata, disponendone la trasmissione alla Regione per la definitiva approvazione. Poiché mancavano ancora i passaggi regionali conclusivi, gli atti comunali impugnati non erano idonei a incidere in via immediata e diretta sulla posizione della società. Difettava quindi l'interesse concreto e attuale all'impugnazione. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 20 l.r. Puglia n. 19/1997

    adottare, ai sensi dell’art. 20 della l.r. 19/97, il Piano Territoriale del Parco

    La disposizione è richiamata quale base normativa per l'adozione del Piano del Parco, distinta dalla successiva fase di approvazione regionale definitiva.

  • DGR Puglia 5 maggio 2014 n. 770

    l’Ufficio sottopone il Piano del Parco alla Giunta regionale che ne prende atto e lo trasmette alla Commissione consiliare per il parere di competenza; acquisito tale parere, il Piano viene trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione

    La deliberazione disciplina un procedimento articolato nel quale l'adozione comunale e l'esame delle osservazioni non esauriscono l'iter; sono necessari l'istruttoria regionale e i successivi passaggi istituzionali sino all'approvazione regionale.

  • artt. 10, 11 e 12 l.r. Puglia n. 44/2012

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla procedura di VAS; il TAR non li esamina nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • Parte seconda, Titoli I, II e III d.lgs. 152/2006

    Richiamata dalla ricorrente con riguardo alla disciplina ambientale e della VAS; non esaminata nel merito.

  • l. 394/1991

    Richiamata dalla ricorrente in materia di aree protette; non esaminata nel merito.

  • l.r. Puglia n. 19/1997

    Richiamata quale disciplina regionale delle aree naturali protette e del procedimento di formazione del Piano del Parco; il merito delle relative censure non è stato esaminato.

  • l.r. Puglia n. 13/2007

    Richiamata dalla ricorrente; il TAR non ne valuta la violazione per la declaratoria di inammissibilità.

  • l.r. Puglia n. 20/2001

    Richiamata dalla ricorrente in materia urbanistica; non esaminata nel merito.

  • PPTR approvato con DGR Puglia n. 176 del 16 febbraio 2015

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del Piano; non esaminato nel merito.

  • l. 241/1990

    Richiamata per profili procedimentali e di motivazione; non esaminata nel merito.

  • direttiva 91/271/CEE

    Richiamata dalla ricorrente in materia ambientale; non esaminata nel merito.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a tutela della proprietà; non esaminato nel merito.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato avviso alle parti del possibile profilo di inammissibilità per carenza di interesse prima di trattenere la causa in decisione.

Massime di principio

  • L'adozione di un piano territoriale o ambientale da parte dell'ente procedente non esaurisce il procedimento quando la disciplina applicabile prevede ulteriori fasi di istruttoria e approvazione da parte di organi regionali.
  • Gli atti meramente endoprocedimentali o preparatori, privi di efficacia immediatamente lesiva, non possono essere impugnati autonomamente in assenza di un interesse concreto e attuale all'annullamento.
  • Quando il piano adottato deve ancora essere sottoposto all'istruttoria regionale, al parere degli organi competenti e all'approvazione definitiva prevista dalla disciplina procedurale, la lesione degli interessi dei privati non è immediata e l'impugnazione degli atti comunali preparatori è inammissibile per carenza di interesse.
  • La verifica dell'interesse a ricorrere deve essere compiuta anche d'ufficio dal giudice e può condurre alla declaratoria di inammissibilità senza esame delle censure di merito.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiAree protette, fauna e floraVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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