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Sentenza

Sentenza del 26/09/2019 n. 5479 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Imposta unica sui pronostici e sulle scommesse - Assenza concessione.(PRIMA MASSIMA)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l'imposta unica è comunque dovuta anche quando la raccolta delle scommesse, compresa quella a distanza, avvenga senza concessione. L'interpretazione opposta produrrebbe l'effetto irragionevole di favorire fiscalmente chi opera illegalmente rispetto agli operatori muniti di regolare autorizzazione. Dal testo fornito non risultano indicati né il dispositivo completo né l'esito formale del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta unica sui pronostici e sulle scommesse della raccolta di gioco effettuata in assenza di una concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze. La questione interpretativa consiste nello stabilire se l'assenza della concessione escluda l'obbligo tributario oppure se l'imposta sia comunque dovuta anche per l'attività di raccolta illegale o non autorizzata.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lettera a)

    L'art. 1 del D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 54 deve essere interpretato nel senso che l'imposta unica sui pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, inclusa quella a distanza, avvenga in assenza di concessione rilasciata dal Mef.

    La norma chiarisce in senso vincolante che l'obbligo di pagamento dell'imposta non dipende dal possesso di una concessione amministrativa: anche la raccolta non autorizzata o illegale rientra nel presupposto impositivo.

  • Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1

    La disposizione, come interpretata dalla legge n. 220 del 2010, fonda l'applicazione dell'imposta unica alle scommesse e ai pronostici anche quando l'attività sia svolta senza concessione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2018

    È richiamata quale precedente giurisprudenziale a sostegno della compatibilità e dell'interpretazione del regime impositivo applicabile alla raccolta di scommesse priva di concessione.

Massime di principio

  • L'assenza di una concessione amministrativa non esclude automaticamente l'obbligo tributario: un'attività illegale può comunque integrare il presupposto dell'imposta.
  • Il sistema fiscale non deve creare un vantaggio per chi opera senza autorizzazione rispetto a chi svolge la medesima attività legalmente.
  • Quando una norma interpretativa stabilisce espressamente che l'imposta è dovuta anche in assenza di concessione, l'operatore non può invocare l'illegittimità dell'attività come causa di esclusione dal tributo.
  • L'obbligo fiscale e la legittimità amministrativa dell'attività sono piani distinti: l'assenza di autorizzazione può comportare sanzioni o altre conseguenze, ma non elimina necessariamente il debito d'imposta.

Testo integrale

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