Cassazione Penale, Sentenza n. 7968/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per truffa. Le censure principali: 1) contestazione dell'attribuzione della telefonata all'imputato sulla base dell'argomento dell'"inflessione" linguistica (ossia che la vittima aveva riferito una inflessione laziale mentre l'imputato è lombardo); si lamenta che la Corte d'appello abbia dato per scontato che fosse l'imputato a chiamare senza adeguata giustificazione; 2) carenza o illogicità della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche; 3) mancanza/illogicità della motivazione sulla recidiva facoltativa; 4) violazione di legge e vizio motivazionale circa la mancata valutazione/assegnazione delle sanzioni sostitutive (art. 20-bis cod. pen.) e mancato rispetto dell'art. 545-bis cod. proc. pen.: in particolare si deduce che la Corte d'appello non avrebbe chiesto un rinvio per acquisire informazioni e non avrebbe avvisato o chiesto all'imputato se volesse usufruire di una pena sostitutiva.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi: le censure relative all'attribuzione della telefonata hanno natura meramente fattuale (richiederebbero una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità); la Corte d'appello aveva fornito elementi di fatto a sostegno della responsabilità (chiamate agganciate a cella di Torino dove risiede l'imputato, utenze intestate a soggetti inesistenti, carte Postepay intestate all'imputato e da lui materialmente disponibili) tali da non rendere decisiva l'eccezione sull'inflessione. Sul diniego delle attenuanti generiche: è materia di fatto e la Corte d'appello ha dato motivazione congrua, rilevando che il ricorrente non aveva fornito elementi concreti per giustificare il beneficio oltre a un generico comportamento processuale. Sulla recidiva facoltativa: la Corte ha dato motivazione sufficiente ritenendo i precedenti indici di maggiore pericolosità sociale. In ordine alle sanzioni sostitutive e all'art. 545-bis: la norma non impone un rinvio obbligatorio se il giudice ritiene di avere elementi sufficienti; la Corte d'appello ha ritenuto assenti le condizioni per la sostituzione e la valutazione è stata ritenuta di merito non sindacabile. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento a favore della Cassa delle ammende di € 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La Corte ha considerato che la sussistenza delle attenuanti generiche è questione di fatto; la loro esclusione non richiede una motivazione esaustiva su ogni singolo elemento invocato, purché vi siano plausibili ragioni di rigetto. Il ricorrente non ha dimostrato con elementi concreti la meritevolezza delle attenuanti.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che non è previsto un rinvio obbligatorio: il giudice, verificata l'astratta possibilità e acquisito l'assenso dell'imputato, se possiede gli elementi decide immediatamente; solo in mancanza di elementi deve fissare udienza entro 60 giorni. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto di avere elementi sufficienti per escludere la sostituzione.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma richiamata quale fonte delle possibili pene sostitutive rispetto alla pena detentiva; la Corte ha valutato se ricorressero le condizioni per applicarle e ha ritenuto di no.
art. 20-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle sanzioni sostitutive; la Corte ha ritenuto che la controversia relativa alla mancata adozione o valutazione di sanzioni sostitutive fosse una questione di merito e che non vi fosse vizio di legge o difetto procedurale che giustificasse la cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente di condannare la parte privata al pagamento delle spese processuali e, a titolo equitativo, a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a € 3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione globale del compendio probatorio: i motivi che si limitano a contestare valutazioni di fatto sono inammissibili.
- Elementi indiziari concatenati (es. chiamate agganciate a cella dove risiede l'imputato, utenze intestate a soggetti inesistenti, carte di pagamento intestate e nella disponibilità dell'imputato) possono compensare argomenti formali come la diversa inflessione percepita dalla vittima.
- La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è fondamentalmente un giudizio di fatto; il difensore deve allegare e dimostrare elementi concreti che giustifichino il beneficio, non limitarsi a censure generiche sul comportamento processuale.
- In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve motivare in modo specifico ma anche succintamente, spiegando perché i precedenti costituiscono elemento di maggior pericolosità sociale; tale motivazione è sindacabile in Cassazione solo se carente o contraddittoria.
- Secondo art. 545-bis cod. proc. pen., il giudice non è obbligato ad un rinvio automatico per valutare pene sostitutive: se dispone già degli elementi necessari decide immediatamente, altrimenti fissa apposita udienza entro 60 giorni per acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale esterna.
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda se emergono profili di colpa nella presentazione del gravame.
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