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Sentenza

Sentenza n. 2932/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Atto del Governo n. 228 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo»”; - della nota prot. DICA-0016042-P del 29 maggio 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Conferma nota prot. DICA-0007012-P- 11/03/2024”; - del preavviso di rigetto nota prot. DICA-0007012-P dell’11 marzo 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati. quanto ai motivi aggiunti successivamente proposti: - del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Fame nel mondo” del 15 gennaio 2025, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 1 recante “Elenco istanze presentate”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 2 recante “Elenco istanze escluse/non idonee al finanziamento e relativa motivazione”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 3 recante “Graduatoria finale dei progetti - anno 2023”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di finanziamento a valere sulla quota statale dell'otto per mille per il progetto relativo alla sicurezza alimentare in Tanzania, nonché gli atti procedimentali e il D.P.C.M. finale di ripartizione delle risorse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il preavviso di rigetto, la conferma del rigetto e il successivo D.P.C.M. di ripartizione delle risorse relative alla categoria «Fame nel mondo» per l'annualità 2023. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto del Segretario Generale del 31 gennaio 2023, sostenendo che le domande presentate dalla ricorrente e da un'associazione ad essa collegata dovessero essere imputate a soggetti giuridicamente distinti e autonomi, sicché non sarebbe stato superato il limite dei progetti presentabili o gestibili. Ha inoltre contestato la valutazione dell'amministrazione circa la propria capacità tecnica e finanziaria e ha sostenuto che l'ufficio incaricato della redazione dei progetti fosse interno alla propria struttura. Quanto alla sottoscrizione della domanda e degli allegati obbligatori, la ricorrente ha riconosciuto di avere trasmesso documenti recanti una mera immagine scansionata della firma e ha chiesto l'attivazione del soccorso istruttorio, mediante nuova trasmissione degli allegati con firma autografa o digitale. Con i motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione al D.P.C.M. del 15 gennaio 2025 e ai relativi allegati, riproponendo le contestazioni già formulate.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto decisiva l'irregolarità relativa alla sottoscrizione della domanda e degli allegati obbligatori. La mera immagine digitale di una firma autografa, ottenuta mediante scansione e apposta sul documento, non equivale né a una firma autografa apposta sul documento cartaceo e trasmessa con copia del documento di identità, né a una firma digitale, né alla trasmissione mediante domicilio digitale nelle forme previste dal CAD. Essa non assicura infatti la riferibilità certa dell'istanza al soggetto che risulta averla sottoscritta. Il vizio non è stato ritenuto una mera irregolarità formale suscettibile di soccorso istruttorio, poiché riguardava la mancanza ab origine di un elemento essenziale dell'istanza, espressamente richiesto dalla disciplina della procedura. Il TAR ha quindi ritenuto legittima l'esclusione senza esaminare gli ulteriori profili concernenti il limite al numero dei progetti e l'autonomia dell'associazione collegata, applicando il principio secondo cui, in presenza di una motivazione plurima, è sufficiente la legittimità di uno dei motivi autonomamente idonei a sorreggere il provvedimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 47, 48 e 49 l. 222/1985

    Disciplinano la destinazione e la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, individuando anche le finalità della quota a diretta gestione statale.

  • art. 6 d.P.R. 76/1998

    Prevede il termine e le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

  • art. 38 d.P.R. 445/2000

    Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Rinvia all'art. 65 CAD per individuare le modalità di validità delle istanze e dichiarazioni trasmesse telematicamente.

  • art. 65 d.lgs. 82/2005

    Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ... sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; ... c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale ...

    Le modalità valide comprendono la firma digitale, la sottoscrizione autografa accompagnata dalla copia del documento di identità e la trasmissione da un domicilio digitale qualificato; la mera immagine scansionata della firma non rientra tra tali modalità.

  • art. 1, comma 4, DSG 31 gennaio 2023

    I beneficiari che abbiano ancora in gestione un numero di progetti superiore a 3 (tre) possono presentare una sola domanda di finanziamento.

    Stabilisce il limite di presentazione delle domande per i beneficiari con più di tre progetti ancora in gestione; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dalla rilevata invalidità della sottoscrizione.

  • art. 5 d.P.R. 76/1998

    Disciplina la verifica formale delle istanze da parte degli uffici e la successiva valutazione qualitativa dei progetti da parte delle commissioni tecniche.

  • art. 7 d.P.R. 76/1998

    Regola l'adozione e la pubblicazione del provvedimento finale di ripartizione delle risorse e delle graduatorie.

Massime di principio

  • La mera apposizione su un'istanza telematica dell'immagine scansionata di una firma autografa non costituisce, di per sé, una modalità valida di sottoscrizione ai sensi degli artt. 38 d.P.R. 445/2000 e 65 d.lgs. 82/2005, poiché non assicura la certa riferibilità dell'atto al soggetto indicato come sottoscrittore.
  • Le modalità equipollenti alla firma digitale ammesse per le istanze telematiche comprendono la sottoscrizione autografa accompagnata dalla copia del documento di identità e la trasmissione tramite un domicilio digitale qualificato, ma non la semplice riproduzione grafica di una firma precedentemente apposta su altro documento.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire ex post la sottoscrizione mancante ab origine quando la sottoscrizione costituisce un elemento essenziale dell'istanza e la disciplina della procedura ne prescrive espressamente la presenza.
  • In presenza di una motivazione plurima, la legittimità di un solo motivo autonomamente idoneo a sostenere il provvedimento è sufficiente a determinarne la validità, rendendo non necessaria l'esame degli ulteriori motivi posti dall'amministrazione a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimentoAmministrazione digitale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

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