Cassazione Civile, Sentenza n. 7554/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Apruzzi chiese il pagamento delle provvigioni (3% sul prezzo di vendita) per avere messo in contatto il venditore (Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni) con il futuro acquirente; il Tribunale di Bari rigettò la domanda per insufficienza probatoria. La Corte d'Appello di Bari riformò accogliendo l'appello dell'Apruzzi e riconoscendo la mediazione, condannando la CCBO al pagamento della metà delle provvigioni (1,5%) ritenendo che non sussistesse procura dalla venditrice e che Apruzzi avesse svolto attività di mediazione causale rispetto al preliminare. CCBO ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento delle fonti di prova in relazione alla 'messa in relazione' delle parti; 2) errata applicazione dell'art. 1754 c.c. perché la Corte d'appello avrebbe omesso che la qualità di mediatore doveva essere manifestata e percepita dalla CCBO; 3) esistenza di un mandato conferito dall'Arcidiocesi ad Apruzzi escluderebbe la mediazione e il diritto alla provvigione dalla controparte. Apruzzi resistette con controricorso e ricorso incidentale chiedendo il riconoscimento della provvigione piena (3%) in base agli usi locali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il terzo motivo (ossia ha escluso che l'esistenza di un mandato conferito ad Apruzzi escluda automaticamente la configurabilità di una mediazione; è possibile la figura della mediazione atipica). Ha però accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo la motivazione della Corte d'Appello incongrua e illogica nella valutazione delle deposizioni e nella verifica della consapevolezza esterna della qualità di mediatore. Per questi motivi la sentenza della Corte d'Appello n. 757/2018 è stata cassata nei punti interessati e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, perché valuti nuovamente le risultanze istruttorie alla luce dei principi di diritto ribaditi. Il ricorso incidentale di Apruzzi è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 1754 cod. civ.
Disciplina la mediazione quale attività di procurare l'incontro di una parte interessata con soggetti disposti a concludere l'affare; la Corte distingue tra mediazione tipica, mediazione atipica e mediazione occulta, richiedendo in quest'ultima che la qualità di mediatore sia palese per il diritto alla provvigione
art. 1755, comma 2, cod. civ.
Riguarda il pagamento della provvigione; richiesto da parte resistente per sostenere il diritto alla provvigione secondo usi locali, ma la sua applicazione è rimasta assorbita dalla decisione principale
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Norme sul mezzo di prova e sulla valutazione della prova; la Corte ha richiamato i canoni di valutazione probatoria per censurare la motivazione della Corte d'Appello
art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) cod. proc. civ.
Consentono la censura per vizio di motivazione e per travisamento delle prove in sede di cassazione; la Corte le ha ritenute sussistenti rispetto ai primi due motivi
art. 348-ter cod. proc. civ.
Richiamato in rapporto alla ammissibilità del vizio di motivazione in assenza della doppia conforme
legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 6, comma 2
Norma richiamata dal ricorso incidentale relativo alla disciplina degli agenti e degli intermediari e agli usi, ma la questione è stata assorbita
Giurisprudenza citata (Cass. sez. U n. 19161/2017; Cass. n. 4107/2019; Cass. 25 giugno 2020 n. 12651; Cass. 16382/2009)
Richiamati principi che: a) ammettono la figura della mediazione atipica o unilaterale; b) richiedono che la qualità di mediatore sia resa palese per il diritto alla provvigione; c) riconoscono che il procacciatore di affari può, in concreto, operare anche nei confronti dell'altra parte se ciò è stato accettato o percepito
Massime di principio
- La presenza di un incarico affidato da una delle parti a un professionista non esclude automaticamente la configurabilità di una mediazione: può esistere una mediazione atipica o una situazione in cui il procacciatore opera utilmente anche per l'altra parte.
- Per avere diritto alla provvigione come mediatore occorre, di norma, che la qualità di mediatore sia manifesta e percepita esternamente; la 'mediazione occulta' (quando il mediatore si presenta come mandatario) normalmente esclude il diritto alla provvigione.
- Il soggetto che invoca il diritto alla provvigione deve provare non solo l'attività di incontro/messa in relazione ma anche che la sua qualità di mediatore fosse conosciuta o comunque percepita dalla controparte, salvo che dalle risultanze emerga diversamente.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove, ma la motivazione deve essere coerente, non contraddittoria e logicamente congrua; l'errore o l'illogicità palese nella valutazione probatoria può giustificare la cassazione.
- In sede di cassazione è possibile verificare la corretta qualificazione giuridica del rapporto (fase di applicazione delle norme) sulla base dei fatti accertati dal merito; la qualificazione contrattuale può quindi essere sindacata se la motivazione è viziata.
- Gli usi e le prassi locali (es. raccolta usi della Camera di Commercio) possono influire sulla misura della provvigione, ma la loro applicazione dipende dall'accertamento fattuale e dalla valutazione probatoria compiuta dal giudice.
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