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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35656/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (commissario liquidatore)

La controversia

Il titolare di una ditta individuale aveva chiesto l’ammissione al passivo di una liquidazione coatta amministrativa per un credito complessivo di euro 270.244,42, sostenendo che si trattasse del corrispettivo dovuto per contratti di subappalto stipulati nel 2009 con la cooperativa poi assoggettata a procedura concorsuale, in relazione a lavori eseguiti in vari cantieri. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo non provato il credito: le fatture prodotte erano prive di riferimenti specifici a ordini o contratti e di un’analitica indicazione delle prestazioni; la documentazione successiva, comunque, al più dimostrava un accordo quadro con terzi, non un subappalto tra le parti del giudizio; l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. era stata considerata tardiva ed esplorativa. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 93 l.fall. per asserita omissione di pronuncia e carenza di motivazione, nonché la violazione dell’art. 93 l.fall. per omesso esame di prove difensive e fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi complessivamente inammissibili. Ha confermato che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore deve provare i fatti costitutivi del proprio credito, quindi l’esistenza del contratto di subappalto e la regolare esecuzione delle prestazioni; ha ribadito che le fatture, se il rapporto è contestato, non bastano da sole a provare il credito, potendo al più valere come indizio, e che il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola deduzione se la motivazione consente di comprendere la ratio decidendi. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, perché il tribunale si era pronunciato sulla domanda, e ha rilevato che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice si sia pronunciato sulla domanda; non riguarda le mere istanze istruttorie.

  • art. 93 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore deve provare i fatti costitutivi del proprio credito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di dimostrare l’esistenza del contratto e la corretta esecuzione delle prestazioni grava su chi pretende l’ammissione del credito.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione può essere legittimamente negato se l’istanza è tardiva, esplorativa o non individua sufficientemente i documenti richiesti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure fondate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce adeguatamente e non ne indica specificamente collocazione e individuabilità nel fascicolo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure contrastano con orientamenti di legittimità consolidati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale radicale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Con l’inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che domanda l’ammissione deve provare integralmente i fatti costitutivi del credito; la contestazione del rapporto rende insufficiente la sola documentazione unilaterale di parte, come la fattura non accettata.
  • La fattura commerciale, quando il rapporto sottostante è contestato, non prova da sola l’esistenza del contratto né l’esecuzione delle prestazioni, ma al più costituisce un indizio valutabile insieme ad altri elementi.
  • L’appaltatore o subappaltatore che agisce per il pagamento deve dimostrare non solo l’esistenza del rapporto, ma anche la congruità dell’importo richiesto in relazione alle opere eseguite; i documenti fiscali emessi unilateralmente non bastano.
  • Il vizio di omessa pronuncia riguarda solo domande, eccezioni o conclusioni che richiedono una statuizione di accoglimento o rigetto, non anche le singole istanze istruttorie.
  • In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito per rivalutare prove e fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Il difetto di motivazione è censurabile solo quando la motivazione manchi in modo radicale o sia meramente apparente; non è sufficiente lamentarne l’insufficienza o la non condivisibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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