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Ordinanza

Ordinanza n. 3927/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento, formatosi sulla istanza di rilascio di autorizzazione al ripristino e ricomposizione ambientale della ex cava tufacea abbandonata e ricadente in area distinta in catasto terreni dell’ente al foglio 86 p.lle 658, 656, 251, 249 e 166, trasmessa al protocollo generale del Comune di Giugliano in Campania al n. 0098879 del 13/09/2022 essendo inutilmente decorso il termine di 30 giorni, nonché ai sensi art. 117 co.3 c.p.a. per la nomina di un commissario ad acta per il di caso di ulteriore inerzia; per la nomina di commissario ad acta incaricato dell’esecuzione della sentenza della Sezione n. 2062 del 31.03.2023;

Giustizia amministrativa202205065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di autorizzazione al ripristino e alla ricomposizione ambientale di un'ex cava tufacea abbandonata, nonché mancata esecuzione della sentenza del TAR mediante il commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione al ripristino e alla ricomposizione ambientale di un'ex cava tufacea abbandonata, presentata al Comune nel settembre 2022, deducendo l'inutile decorso del termine di trenta giorni. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e, nel successivo giudizio di esecuzione, la nomina del commissario incaricato di dare esecuzione alla sentenza del TAR n. 2062 del 31 marzo 2023. Il commissario ad acta, tuttavia, non ha adottato il provvedimento sostitutivo, limitandosi a depositare una relazione. Dalla relazione emergerebbero profili ostativi al rilascio del provvedimento ampliativo richiesto; il TAR ha rilevato che, in tale evenienza, la società dovrebbe essere coinvolta mediante adeguato contraddittorio partecipativo.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda principale. Ha ordinato specifici incombenti istruttori e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 23 luglio 2026. Il Collegio ha preso atto che il commissario ad acta non ha provveduto in luogo del Comune, depositando soltanto una relazione. Ha inoltre osservato che, qualora siano individuati ostacoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, l'interessata deve essere coinvolta sul piano partecipativo prima dell'adozione della decisione. Per consentire alle parti di illustrare con memorie le ragioni della critica all'operato del commissario, ha assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Ogni ulteriore determinazione, compresa la liquidazione delle spettanze richieste dal commissario ad acta, è stata rinviata.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la nomina del commissario ad acta nell'ambito del giudizio sul silenzio e dell'esecuzione della decisione.

Massime di principio

  • Quando il commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione rimasta inerte, non adotta il provvedimento sostitutivo ma deposita soltanto una relazione, il giudice può disporre ulteriori incombenti istruttori e rinviare la decisione sull'esecuzione del giudicato e sulle conseguenze dell'inerzia commissariale.
  • Qualora nell'attività sostitutiva emergano profili ostativi all'adozione di un provvedimento ampliativo richiesto dal privato, l'interessato deve essere coinvolto mediante adeguato contraddittorio partecipativo prima della definizione negativa della procedura.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualePartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

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