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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20790/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e altri tributi relativi agli anni d’imposta 2005-2006, emessi a seguito di una verifica fiscale svolta prima nei confronti di una ditta venditrice di autovetture ritenuta una cartiera, poi estesa alla ditta individuale acquirente. Secondo l’Ufficio, gli acquisti di autovetture erano stati realizzati nell’ambito di una frode carosello finalizzata a consentire una indebita detrazione IVA; in particolare, la vendita sarebbe avvenuta a prezzi inferiori a quelli di acquisto e la contribuente avrebbe consapevolmente partecipato all’operazione fraudolenta. La CTR aveva però respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo non pienamente concordanti gli indizi e non provata né la sottofatturazione, né la consapevole partecipazione della contribuente alla frode. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione degli artt. 19 e 21 D.P.R. n. 633/72 e degli artt. 2697 e 2700 c.c., lamentando: la mancata considerazione del PVC, che conterrebbe attestazioni fidefacienti sulla sottofatturazione e non sarebbe stato contestato con querela di falso; l’omessa valorizzazione della natura fittizia della venditrice, priva di struttura e competenze; l’erronea esclusione del vantaggio economico anche in assenza di sottocosto, poiché il lucro sarebbe derivato comunque dal risparmio IVA; l’assenza o genericità della motivazione sulla buona fede della contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il PVC ha valore probatorio diverso a seconda del tipo di fatti attestati: fede privilegiata solo per i fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale o per le dichiarazioni rese a lui; valore di prova contraria per il contenuto di dichiarazioni di terzi o documenti; semplice elemento di prova liberamente apprezzabile per le valutazioni. Nel caso concreto, le affermazioni della Guardia di Finanza erano in larga parte valutative e, quindi, liberamente apprezzabili dalla CTR, che aveva motivatamente escluso la gravità, precisione e concordanza degli indizi e la prova della consapevole partecipazione alla frode. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 19 D.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dall’Agenzia come norma sulla detrazione IVA, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione nel merito, limitandosi a rilevare che la censura pretende una rivalutazione dei fatti.

  • art. 21 D.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dall’Agenzia nel quadro della contestazione fiscale; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato per sostenere una pretesa erronea ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ritiene la censura inammissibile perché maschera una richiesta di riesame del fatto.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte ribadisce che il PVC fa fede privilegiata solo per i fatti compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui percepiti senza apprezzamenti, mentre per il resto vale come elemento di prova o prova contraria a seconda dei casi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per chiedere una nuova valutazione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il riesame della motivazione e della ricostruzione del fatto è possibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente assume come premessa l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se il motivo tende a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale, esso è inammissibile perché sollecita un nuovo giudizio sul merito.
  • Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata ex art. 2700 c.c. soltanto per i fatti direttamente percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale e per le dichiarazioni a lui rese; le valutazioni, inferenze e apprezzamenti contenuti nel verbale non hanno valore fidefaciente e sono liberamente valutabili dal giudice.
  • Quando il giudice di merito esclude la gravità, precisione e concordanza degli indizi e ritiene non provata la partecipazione consapevole del contribuente a una frode, tale apprezzamento di fatto non è censurabile in cassazione se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • La prova della partecipazione del contribuente a una frode carosello non può essere desunta automaticamente dalla sola contestazione fiscale o dalla generica esistenza di una società apparentemente cartiera, ma richiede un accertamento fattuale specifico sulla consapevolezza dell’operazione fraudolenta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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