Cassazione Penale, Sentenza n. 35448/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari; censura principale di contraddittorietà e illogicità della motivazione per mancata valutazione di "nuovi" elementi idonei a riconsiderare le esigenze cautelari: stato di incensuratezza del ricorrente, revoca del reddito di cittadinanza con necessità di lavorare per provvedere alla famiglia, il lungo periodo trascorso in vinculis (19/12/2019 - 16/12/2021) e il corretto comportamento rispettando le prescrizioni della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione congrua e non contraddittoria, osservando che la difesa non aveva allegato elementi concreti e nuovi capaci di giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare; ha richiamato il principio secondo cui la sola durata della custodia o l'osservanza delle prescrizioni non sono di per sé idonee ad escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Richiamata solo in relazione alle modalità di deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero presso la Corte; nessuna interpretazione sostanziale della norma nel merito del riesame cautelare.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
art. 606 lett. comma 1, lettera e) cod. proc. pen.
Norma indicata come titolo della censura in Cassazione (motivazione contraddittoria o illogica); la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di specifici rilievi tali da integrare il motivo di cassazione richiesto dall'art. 606.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso; motivate dalla valutazione di profili di colpa del ricorrente.
Codice penale, artt. 605, 628, 648, 416-bis
artt. 605, 628 commi 1 e 3, 648 cod. pen.; delitti aggravati ex art. 416 bis, 1 cod. pen.
I reati contestati al ricorrente sono richiamati per illustrare la gravità della posizione e le esigenze cautelari connesse; la Corte non entra nel merito della qualificazione dei reati ma considera rilevante la portata dei reati ai fini della valutazione cautelare operata dai giudici di merito.
Legge n. 497/1974, artt. 10, 12, 14
artt. 10, 12, 14 L. 497/1974
Richiamate come parte della contestazione penale originaria; non vi è una specifica interpretazione di tali norme nella decisione di legittimità, se non come elemento del quadro fattuale preso in considerazione dai giudici di merito.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, Sent. n. 43113/2015)
Sez. 3, Sentenza n. 43113 del 15/09/2015 Rv. 265652 - 01
Principio consolidato richiamato: l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta unicamente dal decorso del tempo o dall'osservanza delle prescrizioni; occorre valutare ulteriori elementi sintomatici di un mutamento della situazione che giustifichi la misura meno afflittiva.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare non basta lamentare genericamente la durata della custodia o la mera osservanza delle prescrizioni: il difensore deve allegare fatti nuovi, concreti e specifici che dimostrino un cambiamento delle esigenze cautelari rilevanti (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato).
- La valutazione delle esigenze cautelari è rimessa al giudice di merito entro i limiti della discrezionalità e la Corte di Cassazione verifica solo la legittimità e la logicità della motivazione; censure generiche e non confrontate con il percorso argomentativo del giudice sono inammissibili.
- Situazioni personali come l'incensuratezza, la perdita del reddito di cittadinanza o l'esigenza di lavorare possono essere rilevanti solo se documentate e inserite in un contesto che dimostri effettivamente la riduzione del rischio che giustificava la misura.
- Il decorso del tempo in custodia o il rispetto delle prescrizioni possono contribuire alla valutazione ma non sono di per sé idonei a escludere le esigenze cautelari; bisogna invece produrre elementi oggettivi che attestino la modificazione del quadro di rischio iniziale.
- Impugnazioni in Cassazione basate su una mera divergenza di opinione rispetto alla valutazione del giudice del merito, senza nuovi elementi di fatto o profili di diritto specifici, rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per indebita utilizzazione del rimedio.
- Nella fase difensiva è opportuno porre in evidenza prove documentali (es. offerte di lavoro concrete, certificazioni di terzi, valutazioni peritali, mutamenti obiettivi delle condizioni) che possano essere ritenute di "sicura valenza sintomatica" ai fini della revisione della misura cautelare.
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