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Sentenza

Sentenza n. 1221/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva e misura cautelare monocratica - del Provvedimento n. 151693 del 8/8/2025, comunicato via Pec in pari data, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con cui è stata rigettata l’istanza di partecipazione presentata dal Codacons al Tavolo Tecnico del 12 agosto us per il risanamento ambientale dell’impianto siderurgico ex ILVA, sulla scorta delle seguenti ragioni “Con riferimento all’istanza di partecipazione di cui all’oggetto pervenuta con nota prot. 26/IST/2025 del 05/08/2025, acquisita in data 06/08/2025 al prot. MASE/150020, si riporta l’art. 29-quater, comma 15, del D.lgs. 152/2006, che prevede che “In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. Pertanto, la partecipazione alla riunione del 12 agosto 2025 per la formazione dell’Accordo di programma è riservata ai soli soggetti indicati dalla norma.”. - di ogni altro atto propedeutico, presupposto, preparatorio, antecedente, connesso e/o conseguenziale; nonchè per l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 34 lett. c) Codice Processo Amministrativo.

Giustizia amministrativa202501097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di partecipazione al tavolo tecnico del 12 agosto 2025 relativo all'accordo di programma per l'impianto siderurgico ex ILVA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e imprese)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato il diniego dell’8 agosto 2025 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva respinto la richiesta del 5 agosto 2025 di partecipare al tavolo tecnico previsto per il 12 agosto 2025, ritenendo che l’art. 29-quater, comma 15, d.lgs. 152/2006 riservasse la partecipazione ai soggetti individuati dalla norma. La ricorrente ha sostanzialmente rivendicato il diritto di partecipare al tavolo tecnico, chiedendo l’annullamento del diniego e misure di tutela; in seguito ha chiesto tutela anche in relazione a un nuovo tavolo convocato per l’8 settembre 2026. Il testo non espone ulteriori censure di legittimità articolate in specifici motivi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo il rigetto della domanda cautelare, il tavolo tecnico cui la ricorrente chiedeva di partecipare si era tenuto l’8 settembre 2026, sicché era venuto meno l’interesse alla decisione. Il Collegio ha inoltre rilevato che il tavolo riguardava le criticità occupazionali dell’ex ILVA, in contraddittorio con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, comprese le questioni sugli ammortizzatori sociali, il reintegro del personale in cassa integrazione e la sicurezza dei lavoratori, e non tematiche ambientali o sanitarie. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 29-quater, comma 15, d.lgs. 152/2006

    Da quanto sopra discende l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

    La disposizione è riportata nel diniego impugnato per delimitare i soggetti ammessi all’accordo di programma, ma il TAR non decide nel merito la portata della norma: dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 55 c.p.a.

    Rileva il Collegio che l’evento partecipativo al quale la ricorrente chiedeva di prendere parte, a seguito della reiezione dell’istanza cautelare ex art. 55 cpa, si è regolarmente tenuto in data 08.09.2026, con conseguente venir meno all’interesse a ricorrere.

    La reiezione della tutela cautelare, seguita dallo svolgimento dell’evento partecipativo, ha determinato nel caso concreto il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso.

Massime di principio

  • La domanda diretta a ottenere la partecipazione a un evento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo il rigetto della tutela cautelare, l’evento si è regolarmente svolto e non residua un’utilità concreta conseguibile con la decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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