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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1651/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dirigente aveva lavorato per la società dal 18 gennaio 2002 fino alla cessazione del rapporto, lamentando il demansionamento conseguente al mutamento delle mansioni. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 27 febbraio 2013, aveva accertato il demansionamento e condannato la società al risarcimento del danno alla professionalità e del danno patrimoniale, oltre al pagamento di diverse voci retributive; con sentenza definitiva del 14 aprile 2014 aveva invece respinto le domande relative all’insussistenza della giusta causa di licenziamento e all’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21 luglio 2017, in parziale riforma, aveva riconosciuto il solo danno patrimoniale per la perdita del benefit dell’autovettura aziendale, escludendo l’indennità di trasferimento e le differenze sul TFR, e confermando per il resto la decisione. Il dirigente ha proposto sei motivi: ha contestato la sussistenza e la proporzionalità della giusta causa, chiedendo in subordine la conversione del licenziamento in giustificato motivo soggettivo; ha rivendicato i rimborsi periodici sospesi, sostenendone la natura retributiva o, in subordine, la tutela quale uso convenzionale o diritto quesito; ha contestato il mancato computo nel TFR di componenti retributive; ha denunciato l’omesso esame delle domande di risarcimento dei danni alla salute, all’onore, alla reputazione e alla vita di relazione conseguenti al licenziamento; e ha censurato il mancato riconoscimento di un errore materiale nella quantificazione del danno alla professionalità. La società ha proposto ricorso successivo con undici motivi, contestando l’accertamento del demansionamento e del danno, l’applicazione della non contestazione e la valutazione delle prove, il riconoscimento del benefit dell’autovettura e delle differenze retributive per lavoro straordinario, festivo e altre voci, nonché la quantificazione dei danni.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Quanto al dirigente, i primi due motivi sul licenziamento e il quinto sulle conseguenti voci di danno sono stati dichiarati inammissibili: le censure miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta in modo conforme nei due gradi di merito, e la richiesta subordinata di conversione del licenziamento risultava nuova. La Corte ha ricordato che il giudizio di proporzionalità della sanzione spetta al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se adeguatamente motivato. Il terzo motivo sui rimborsi spese è stato ritenuto infondato per difetto di specificità: il ricorrente non aveva localizzato né riportato gli atti da cui sarebbe risultata la natura retributiva delle somme o l’allegazione delle spese rimborsabili; le domande subordinate risultavano inoltre nuove. Infondato anche il quarto motivo sul TFR, poiché non erano stati specificati i criteri di calcolo e gli atti in cui tale specificazione sarebbe stata svolta. Il sesto motivo sull’errore materiale nella liquidazione del danno alla professionalità è stato dichiarato inammissibile: mancava la necessaria specificità e la relativa statuizione era passata in giudicato interno, non essendo stata impugnata con appello incidentale. Quanto alla società, sono stati dichiarati inammissibili i motivi formulati ai sensi dell’art. 360, n. 5, in ragione della doppia conforme e dei limiti del sindacato di legittimità. Il motivo sul benefit dell’autovettura è stato rigettato: la perdita del benefit, conseguente all’illecito demansionamento, costituiva danno patrimoniale risarcibile come lucro cessante, e il mutamento da mansioni itineranti a stanziali non escludeva il risarcimento. Gli altri motivi della società sono stati rigettati perché, pur prospettati come violazioni di legge, sollecitavano in concreto una nuova valutazione delle prove e dei fatti, oppure non indicavano specificamente le contestazioni asseritamente trascurate. La Corte ha compensato le spese e dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La Corte di appello, concordemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ha considerato legittimo il licenziamento del dirigente per la sua grave insubordinazione (egli aveva ordinato ad un suo collaboratore, tale R., di intraprendere un viaggio da Roma a Firenze, durante l’orario di lavoro, per consegnargli il personal computer mentre era assente per malattia, eludendo l’esplicito il divieto posto al R., dal Re., superiore del B., ed incaricando lo Z., diverso collaboratore, con richiesta a quest’ultimo di non comunicare a Re. della trasferta, cfr. pag. 14 sentenza impugnata) e per aver tenuto un comportamento contrario a buona fede sottraendosi, sine die, in ragione della malattia, dall’audizione che aveva richiesto a sua difesa, in un luogo vicino alla sua residenza, nonostante fosse emerso dagli atti la sua abilità a guidare l’automobile e a recarsi dal medico da solo.

    La condotta di grave insubordinazione e il comportamento tenuto dal dirigente rispetto all’audizione disciplinare sono stati ritenuti dai giudici di merito idonei a integrare la giusta causa. La Cassazione non ha riesaminato tale valutazione fattuale, confermando i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2106 c.c.

    Appare il caso di aggiungere, peraltro che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove, come nel caso di specie, sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003).

    La valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto all’addebito compete al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Pertanto sono inammissibili censure che lamentano difetti di motivazione, di per sè non più sindacabili in sede di legittimità, senza tenere in alcun conto le prescrizioni imposte da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, le quali escludono che possa essere rivalutato l’accertamento e la ricostruzione della vicenda storica per come effettuata dai giudici del merito, anche attraverso il riferimento al materiale probatorio esaminato da costoro.

    In presenza di una decisione d’appello conforme a quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, non è consentito ottenere in Cassazione una nuova ricostruzione della vicenda o una rivalutazione del materiale probatorio attraverso la denuncia di vizi motivazionali.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Questa corte ha più volte chiarito come è necessario che il ricorso riporti il contenuto dell’atto su cui si fonda il motivo (Cass. n. 4980 del 2014), trascrivendolo o riassumendolo (per tutte v. Cass. n. 15628 del 2009), quanto meno nelle parti essenziali cui si riferiscono le censure proposte (Cass. n. 2966 del 2011; Cass. n. 22303 del 2008), e che non può ritenersi sufficiente il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Cass. SS. UU. n. 23019 del 2007).

    Il ricorso per cassazione deve riportare o riassumere, almeno nelle parti essenziali, il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura; il mero richiamo non permette di verificare specificità, rilevanza e decisività del motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Questa corte ha avuto modo di evidenziare, in più occasioni (Cass. n. 21603 del 2013) come, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 14267 del 2006; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004 n. 2707, v. anche Cass. 23940 del 2017).

    La dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove non può fondarsi sulla richiesta di riesaminare gli atti: il vizio deve risultare dalla sentenza e può essere denunciato nei limiti del controllo motivazionale ammesso in Cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Questa corte ha avuto modo di evidenziare, in più occasioni (Cass. n. 21603 del 2013) come, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 14267 del 2006; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004 n. 2707, v. anche Cass. 23940 del 2017).

    La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito; la censura in sede di legittimità non può trasformarsi in una nuova lettura degli atti e deve denunciare un vizio riconoscibile direttamente dalla sentenza.

  • art. 2103 c.c.

    In particolare, la corte di appello (pag. 18 e 19), ha condiviso integralmente il giudizio del tribunale circa il demansionamento (riportato nella prima parte della sentenza a pag. 8 e 9) e la non contestazione da parte della società della eterogeneità delle mansioni (ricondotte ad un presunto accordo che sarebbe stato comunque illecito, a meno che non fosse extrema ratio per evitare il licenziamento) e ha correttamente ritenuto sussistente il danno alla professionalità.

    La Corte ha confermato l’accertamento di merito del demansionamento e del conseguente danno alla professionalità, ritenendo non sufficiente a escluderlo il dedotto accordo sul mutamento delle mansioni, che sarebbe comunque illecito salvo che rappresenti l’estrema soluzione per evitare il licenziamento.

  • art. 2697 c.c.

    Secondo il ricorrente avrebbe errato la corte territoriale ad escludere il diritto al pagamento dei rimborsi che risultava dai documenti prodotti in giudizio (buste paga e doc. 30), poichè tali emolumenti, essendo stati corrisposti continuativamente per anni e sospesi ingiustificatamente e unilateralmente, rivestivano natura retributiva e avrebbero dovuto, in subordine, essere erogati almeno in base al principio di affidamento o come diritti quesiti. Il ricorrente, tuttavia, a fronte della motivazione della corte che, considera le voci come rimborsi di spese ed evidenzia l’assenza di alcuna deduzione circa le spese cui riferire il rimborso, si sottrae all’onere di specificazione dei motivi di ricorso, non solo non allegando o localizzando i documenti richiamati, ma altresì non riportando i passaggi degli atti difensivi in cui avrebbe evidenziato e allegato la natura retributiva degli emolumenti richiesti e i fatti da cui la stessa doveva essere desunta, aspetto imprescindibile quanto alle doglianze dedotte in sede di legittimità (che risultano quindi infondate anche con riguardo alle domande subordinate, per le stesse ragioni e che – peraltro – appaiono, in base alla lettura degli atti, domande nuove).

    La domanda relativa a un emolumento richiede l’allegazione dei fatti costitutivi del diritto e, in Cassazione, l’indicazione specifica degli atti e dei documenti da cui tali fatti dovrebbero risultare; in mancanza, la censura non consente di superare la decisione di merito.

  • art. 1218 c.c.

    La corte di appello, nel concordare con I giudice di primo grado, ha evidenziato (e lo si desume anche dalla mera lettura del ricorso per cassazione) come fosse pacifico tra le parti che le mansioni fossero mutate in seguito ai trasferimenti, risultando, nella prospettiva datoriale tale mutamento (rispetto al periodo limitato a solo 4 anni di mansioni superiori) frutto di un accordo, che i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante.

    Il riferimento alla norma è parte della censura della società sul danno da demansionamento; la Corte non svolge una distinta interpretazione dell’art. 1218 c.c., ma conferma l’accertamento di merito del demansionamento e delle sue conseguenze.

  • art. 1223 c.c.

    è il caso di evidenziare, peraltro, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto (cfr. pag. 20 e 21 sentenza impugnata), affermando l’irrilevanza del mutamento delle funzioni (da itineranti a stanziali) per l’attribuzione di tale “benefit”, poichè tale mutamento “è una stretta conseguenza dell’illecito demansionamento. Quindi quella somma rappresenta un danno patrimoniale risarcibile come lucro cessante”.

    Il valore del benefit aziendale perduto per effetto del demansionamento costituisce danno patrimoniale risarcibile come lucro cessante; il mutamento delle mansioni che ha determinato la perdita non interrompe il nesso con l’illecito se ne è conseguenza.

  • art. 287 c.p.c.

    Ed infatti, anche riguardo tale motivo, egli omette di riportare i documenti rilevanti, violando l’onere di specificità sopra ampiamente descritto, mentre la Corte di appello, sul punto, rileva l’avvenuto passaggio in giudicato interno, poichè la statuizione del Tribunale sul punto era contenuta nella sentenza parziale ed il B. non impugnò il relativo capo, per il quale pure era risultato vittorioso in linea generale, non proponendo appello incidentale quanto alla quantificazione che assumeva errata (cfr. pag. 23 sent. appello).

    La correzione di un asserito errore materiale non permette di eludere il giudicato interno formatosi sulla statuizione non impugnata: chi contesta la quantificazione di un capo della sentenza deve impugnarlo tempestivamente, anche quando sia risultato vittorioso sul principio del diritto.

  • art. 2120 c.c.

    Il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, ha dedotto, in relazione a l’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. per mancato computo sul trattamento di fine rapporto della quota di retribuzione relativa a provvigioni una tantum, retribuzione variabile e voce retributiva fissa del “rimborso spese” in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, che non avrebbe considerato il valore probatorio della documentazione prodotta dal ricorrente e sarebbe incorsa in omessa motivazione riguardo a tali domande.

    La Corte non formula una regola sostanziale sul computo delle componenti retributive nel TFR; respinge la censura perché il ricorrente non aveva specificato i criteri di calcolo né indicato gli atti in cui la necessaria specificazione sarebbe stata svolta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione delle norme sulla valutazione delle prove non consente alla Cassazione di riesaminare gli atti o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito; il vizio deve emergere direttamente dalla sentenza e rientrare nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, non è consentito ottenere in Cassazione una rivalutazione della ricostruzione storica o del materiale probatorio mediante la denuncia di vizi motivazionali.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente la censura e riportare o riassumere, nelle parti essenziali, gli atti e i documenti su cui essa si fonda; il semplice richiamo a tali atti non consente la verifica della decisività del motivo.
  • La valutazione di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento compete al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione quando è sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
  • La perdita di un benefit aziendale causata dall’illecito demansionamento può integrare un danno patrimoniale risarcibile come lucro cessante; non rileva, di per sé, che le nuove mansioni non richiedano più l’utilizzo del benefit, se tale mutamento è conseguenza dell’illecito.
  • La parte vittoriosa sul principio del diritto ma insoddisfatta della quantificazione contenuta in una sentenza non definitiva deve impugnare il relativo capo; in mancanza, la statuizione può passare in giudicato interno e non è superabile invocando la correzione di un errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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