Cassazione Civile, Sentenza n. 1663/2020 del 24/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riders)
La controversia
Cinque fattorini avevano chiesto al Tribunale di Torino l’accertamento della natura subordinata del rapporto svolto mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre alle differenze retributive, al ripristino del rapporto e al risarcimento dei danni allegati per licenziamento, violazione dell’art. 2087 c.c. e trattamento dei dati personali. Il Tribunale, con sentenza del 7 maggio 2018, aveva rigettato tutte le domande. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 26 depositata il 4 febbraio 2019, ha escluso la subordinazione ex art. 2094 c.c., ma ha applicato l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015, riconoscendo ai lavoratori le differenze retributive calcolate sulla base del V livello del CCNL logistica, trasporto merci, detratto quanto già percepito, oltre accessori; ha respinto gli altri motivi di appello, incluso quello sui licenziamenti. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Primo motivo: violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, in relazione agli artt. 2094 c.c. e 409, n. 3, c.p.c. e all’art. 12 preleggi; la società contestava che l’art. 2 avesse introdotto un tertium genus e sosteneva che l’etero-organizzazione fosse già elemento della subordinazione, nonché che la disposizione richiedesse un’ingerenza ulteriore rispetto alla determinazione di tempi e luogo. Secondo motivo: nullità della sentenza, denunciata come contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché la libertà dei riders di scegliere o revocare i turni e di non presentarsi, senza sanzioni, sarebbe incompatibile con l’etero-organizzazione affermata dalla Corte d’appello. Terzo motivo: violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015 per erronea sussunzione dei fatti nella nozione di etero-organizzazione, richiamando anche la libertà di scegliere tra le zone di partenza. Quarto motivo: questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 per asserito eccesso di delega rispetto alla L. n. 183 del 2014 e per irragionevolezza ex art. 3 Cost. La vicenda concreta ricostruita nei gradi di merito comprendeva turni pubblicati settimanalmente sulla piattaforma, disponibilità facoltativa dei riders, assegnazione dei turni, obbligo di presentarsi all’inizio del turno in una delle zone prestabilite, accesso all’app con geolocalizzazione e gestione tramite applicativo delle consegne; una volta candidato per una corsa, il rider doveva completarla entro trenta minuti dall’orario indicato per il ritiro, pena una penale di 15 euro. Il compenso contrattuale era di 5,60 euro lordi per ogni ora di disponibilità e per l’attrezzatura era richiesta una cauzione di 50 euro.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo: l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015, nel testo applicabile ratione temporis, non istituisce un nuovo tipo contrattuale intermedio, ma è una norma di disciplina che impone l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato quando ricorrono prestazione esclusivamente personale, continuità ed etero-organizzazione. L’etero-organizzazione consiste nell’inserimento funzionale della prestazione nell’organizzazione predisposta unilateralmente dal committente; il riferimento normativo a tempi e luogo è esemplificativo e può rilevare anche la determinazione unilaterale del quando e del dove della prestazione. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: la motivazione della Corte d’appello non presentava un contrasto irriducibile e la valutazione dei vincoli temporali e logistici era coerente con le modalità concrete di esecuzione, fra cui il termine di trenta minuti assistito da penale, la presentazione nelle zone prestabilite, la geolocalizzazione e la gestione delle consegne tramite applicativo. La libertà del lavoratore di candidarsi o meno ai turni riguardava la fase genetica dell’obbligo e non escludeva l’etero-organizzazione nella fase esecutiva. La Corte ha precisato che non occorreva qualificare il rapporto come tertium genus né selezionare singole tutele: al ricorrere dei presupposti di legge si applica la disciplina del lavoro subordinato. Ha inoltre rilevato che non erano state censurate le ulteriori condizioni della personalità esclusiva e della continuità della prestazione. Il quarto motivo è stato disatteso: le questioni costituzionali sono state ritenute manifestamente infondate, poiché l’art. 2 è norma di disciplina, non crea una nuova fattispecie e l’estensione delle tutele è giustificata dall’asimmetria tra committente e lavoratore. La Corte ha corretto, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui aveva configurato un tertium genus e una selezione delle tutele, mantenendone fermo il dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015
Il legislatore, d’un canto consapevole della complessità e varietà delle nuove forme di lavoro e della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e, d’altro canto, conscio degli esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell’art. 2094 c.c., si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta e senza che questi possa trarre, nell’apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi.
La disposizione è una norma di disciplina, non una norma che crea una nuova fattispecie contrattuale: quando ricorrono prestazione esclusivamente personale, continuità ed etero-organizzazione, la legge impone l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato senza richiedere un’ulteriore qualificazione sintetica del rapporto.
art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015
Una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l’organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell’ipotesi del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall’esterno, appunto etero-organizzato.
L’etero-organizzazione ricorre quando il committente dispone unilateralmente le modalità di coordinamento e inserisce funzionalmente la prestazione nella propria organizzazione; si distingue dal coordinamento concordato tra le parti proprio per il carattere imposto dall’esterno.
art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015
Il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola “anche” che assume valore esemplificativo.
Nel testo applicabile alla controversia, il richiamo a tempi e luogo non circoscrive in modo tassativo l’etero-organizzazione: costituisce un esempio di come essa può manifestarsi.
art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015
Parimenti si deve ritenere che possa essere ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa.
La determinazione unilaterale del tempo e del luogo di una prestazione personale e continuativa è sufficiente a integrare, in concreto, etero-organizzazione rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina subordinata.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Alla conclusione della disamina dei primi tre motivi di ricorso deve osservarsi che, pur non avendo questo Collegio condiviso l’opinione della Corte territoriale quanto alla riconduzione dell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1, a un tertium genus, intermedio tra la subordinazione ed il lavoro autonomo, e alla necessità di selezionare le norme sulla subordinazione da applicare, il dispositivo della sentenza impugnata deve considerarsi, per quanto detto, conforme a diritto, per cui la stessa sentenza non è soggetta a cassazione e la sua motivazione deve intendersi corretta in conformità alla presente decisione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., come richiesto dall’Ufficio del Procuratore Generale.
La Corte può mantenere fermo il dispositivo della sentenza impugnata, correggendone la motivazione in diritto, quando il risultato decisorio è conforme alla regola giuridica applicabile.
art. 92, comma 2, c.p.c.
L’assoluta novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014.
La novità assoluta della questione è stata ritenuta ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una collaborazione è esclusivamente personale, continuativa ed etero-organizzata dal committente, l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015 impone l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. La disposizione è una norma di disciplina e non crea un autonomo tipo contrattuale intermedio.
- L’etero-organizzazione sussiste quando le modalità di coordinamento sono imposte unilateralmente dal committente e la prestazione è funzionalmente inserita nella sua organizzazione; si distingue dal coordinamento concordato tra le parti, proprio delle collaborazioni coordinate e continuative non attratte nell’art. 2.
- Nel testo dell’art. 2 applicabile ratione temporis, il riferimento all’organizzazione della prestazione anche con riguardo ai tempi e al luogo ha valore esemplificativo. Può integrare etero-organizzazione anche la determinazione unilaterale del quando e del dove della prestazione personale e continuativa.
- La libertà del collaboratore di accettare o meno l’obbligo di prestare attività, nella fase genetica del rapporto, non esclude di per sé l’etero-organizzazione nella fase esecutiva; occorre valutare concretamente i vincoli imposti durante l’esecuzione.
- La sussistenza dell’etero-organizzazione può essere desunta dall’insieme delle modalità concrete di svolgimento della prestazione, inclusi i vincoli temporali e logistici e le procedure operative imposte tramite piattaforme o applicativi.
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