Cassazione Civile, Sentenza n. 1791/2020 del 27/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente civile presso una base militare statunitense in Italia, inquadrato nel livello Q2 con profilo formale di «specialista trasporti-supervisore», aveva chiesto l’inquadramento nel livello superiore QX e le conseguenti differenze retributive, sostenendo di svolgere mansioni riconducibili al ruolo di responsabile dell’ufficio trasporti. Il Tribunale di Pisa aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1164/2012 depositata il 31 dicembre 2012, aveva riformato la decisione accogliendola. La Corte d’appello aveva ricostruito le mansioni soprattutto sulla base della position description datoriale e ravvisato gli indicatori del livello QX: ampia conoscenza delle norme e prassi dello Stato ospitante, incidenza rilevante sulla missione, contatti con personale di alto rango e con autorità ministeriali italiane, direttive generali, autonomia e iniziativa, supervisione di personale e responsabilità territoriale estesa. Il datore di lavoro ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo, deducendo violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e 414 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, ha contestato che il superiore inquadramento fosse stato riconosciuto sulla sola base del mansionario, senza accertare in concreto le mansioni e senza raffrontarle correttamente con qualifiche e profili contrattuali; ha inoltre censurato la valutazione delle prove testimoniali e documentali. Con il secondo, deducendo violazione del nuovo piano di inquadramento quadri del 1° ottobre 2005 e omesso esame di fatto decisivo, ha sostenuto che la Corte territoriale avesse considerato solo alcuni indicatori della griglia esemplificativa del livello QX, senza esaminare le declaratorie e i profili professionali, e ha contestato in fatto la sussistenza delle caratteristiche di autonomia, responsabilità e rilevanza strategica attribuite alle mansioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo perché la Corte d’appello aveva svolto il procedimento trifasico di classificazione: accertamento delle mansioni, individuazione delle declaratorie applicabili e raffronto tra i due esiti. La scelta di valorizzare la prova documentale rispetto a quella testimoniale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione per il solo fatto che un’altra valutazione delle prove sarebbe possibile. La censura motivazionale non indicava uno specifico fatto storico decisivo, discusso e non esaminato; non era necessaria una comparazione tra mansionario e testimonianze, poiché entrambe le fonti attengono all’accertamento delle mansioni e la comparazione rilevante è quella successiva tra mansioni accertate e declaratorie. Non sussistevano neppure le dedotte violazioni degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., non essendovi mancato raggiungimento della prova né uso illegittimo degli elementi acquisiti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il piano di inquadramento non era un accordo collettivo nazionale di lavoro e la sua violazione non poteva quindi essere denunciata come tale ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; il ricorrente non aveva dedotto la violazione dei canoni ermeneutici né specificato un errore interpretativo. Anche le contestazioni motivazionali erano inammissibili o riferite a fatti non decisivi, poiché non individuavano puntualmente fatti storici decisivi non esaminati e sollecitavano, in parte, una nuova valutazione del merito. Il ricorso è stato integralmente rigettato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 200 per spese ed euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Contrariamente a quanto assunto dalla parte ricorrente, la Corte territoriale non si è sottratta al procedimento di valutazione trifasico (accertamento delle mansioni, verifica delle declaratorie di inquadramento applicabili, raffronto degli esiti delle due valutazioni): piuttosto nell’accertamento delle mansioni ha valorizzato la prova documentale (ovvero la descrizione della posizione lavorativa contenuta nel mansionario) rispetto alla prova testimoniale.
Nel giudizio di inquadramento, l’art. 2103 c.c. richiede il procedimento trifasico: accertare le mansioni concretamente svolte, individuare le declaratorie applicabili e confrontare le mansioni accertate con tali declaratorie.
art. 2697 c.c.
Non appare, da ultimo, conferente la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. – regola di giudizio che viene in rilievo solo nel caso, qui non ricorrente, di mancato raggiungimento della prova dei fatti controversi – e di violazione dell’art. 116 c.p.c., avendo il giudice legittimamente utilizzato elementi di prova acquisiti in atti.
La regola dell’onere della prova viene in rilievo quando i fatti controversi non risultano provati; non è violata per il solo fatto che il giudice selezioni e utilizzi legittimamente una delle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
Non appare, da ultimo, conferente la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. – regola di giudizio che viene in rilievo solo nel caso, qui non ricorrente, di mancato raggiungimento della prova dei fatti controversi – e di violazione dell’art. 116 c.p.c., avendo il giudice legittimamente utilizzato elementi di prova acquisiti in atti.
La scelta e la valutazione degli elementi probatori acquisiti rientrano nell’attività del giudice di merito; la censura non può fondarsi sul semplice dissenso rispetto alla preferenza accordata a una fonte di prova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Quanto alla denuncia di violazione dell’accordo di inquadramento quadri per i dipendenti delle forze armate USA in Italia, si osserva che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 può essere dedotto soltanto in relazione ai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro mentre l’accordo di inquadramento di cui trattasi non ha natura di accordo collettivo nazionale di lavoro, essendo stato concluso, per parte datoriale, dai Comandi militari in Italia degli Stati Uniti d’America.
La violazione o falsa applicazione denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione a un accordo collettivo presuppone che questo abbia natura di contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro; il piano di inquadramento in esame non possedeva tale natura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Può essere oggetto di censura l’accertamento di fatto all’esito compiuto, nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione e cioè con la allegazione di uno specifico fatto storico, risultante dagli atti di causa ed oggetto di discussione, non esaminato nella sentenza impugnata ed avente rilevanza decisiva.
La censura motivazionale richiede l’indicazione specifica di un fatto storico, risultante dagli atti e discusso tra le parti, che non sia stato esaminato e abbia carattere decisivo; la trascrizione generica delle prove o la richiesta di rivalutarle non è sufficiente.
artt. 1362 e seguenti c.c.
Non vi è dunque materia per un intervento di natura nomofilattica di questa Corte; il sindacato di legittimità è esercitabile nei limiti del vizio di violazione dei canoni di ermeneutica dei contratti (artt. 1362 c.c. e segg.) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ovvero del vizio della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Quando l’accordo di inquadramento non è un contratto collettivo nazionale di lavoro, la sua interpretazione può essere censurata in cassazione denunciando la violazione dei canoni ermeneutici, ma il ricorrente deve indicare quale canone sia stato violato e in che modo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di inquadramento deve svolgersi in tre fasi: accertamento delle mansioni effettivamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e raffronto tra mansioni accertate e declaratorie.
- Nell’accertare le mansioni, il giudice di merito può scegliere tra le prove acquisite quelle ritenute più idonee, anche valorizzando una fonte documentale rispetto a quella testimoniale; la scelta non è sindacabile in cassazione per il solo dissenso della parte soccombente.
- La comparazione tra le diverse fonti di prova non costituisce una fase necessaria del giudizio di inquadramento: ciascuna fonte può essere utilizzata autonomamente per accertare le mansioni, mentre il raffronto giuridicamente rilevante è quello tra le mansioni così accertate e le declaratorie di inquadramento.
- La denuncia di violazione dell’onere della prova è pertinente solo quando vi sia mancato raggiungimento della prova dei fatti controversi; non consente di contestare la scelta del giudice di merito tra elementi probatori acquisiti.
- Per dedurre in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare puntualmente il fatto storico, la sua risultanza dagli atti, la discussione tra le parti, il mancato esame e la sua decisività; la mera riproduzione di deposizioni o la richiesta di una nuova valutazione di merito non soddisfa tale onere.
- La violazione o falsa applicazione di un accordo collettivo ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. è deducibile, secondo la decisione, solo se l’accordo ha natura di contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro; per un diverso accordo, la censura ermeneutica deve indicare specificamente il canone interpretativo violato e l’errore commesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 27 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1800/2020 del 27/01/2020
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1887/2020 del 28/01/2020
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1890/2020 del 28/01/2020
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1891/2020 del 28/01/2020
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1892/2020 del 28/01/2020
- Sentenza lavoro · 28 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1885/2020 del 28/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →