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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1652/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine dall’opposizione proposta da un debitore contro una cartella esattoriale per il pagamento di premi dovuti all’INAIL. La cartella era stata notificata il 10 maggio 2003 e l’intimazione di pagamento era stata emessa il 27 novembre 2009. La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Latina, ha qualificato l’opposizione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ha ritenuto maturata la prescrizione dopo la formazione del titolo. La società di riscossione ha impugnato la decisione sostenendo che, non essendo stata opposta la cartella, il credito era definitivamente iscritto a ruolo e si applicava la prescrizione decennale, non ancora maturata. L’INAIL ha resistito e ha proposto ricorso incidentale; dal testo non sono specificati i motivi autonomi di quest’ultimo.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società di riscossione sia quello incidentale dell’INAIL. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite, ha escluso che la mancata opposizione alla cartella contributiva trasformi il termine di prescrizione breve in quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c.: la cartella, quale atto amministrativo, non è un titolo giudiziale definitivo e non acquista efficacia di giudicato. Resta quindi applicabile la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, e la decisione d’appello che aveva ritenuto prescritto il credito è rimasta ferma. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il debitore intimato non ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c..

    La conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c. presuppone un titolo giudiziale definitivo; la cartella amministrativa non produce tale effetto, anche se non viene tempestivamente opposta.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c..

    Per i crediti contributivi considerati dalla decisione resta applicabile il termine di prescrizione quinquennale anche dopo la mancata opposizione alla cartella.

  • art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999

    La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c..

    La scadenza del termine per opporre la cartella preclude l’impugnazione e rende irretrattabile il credito contributivo, ma non converte la prescrizione breve in quella decennale.

  • art. 615 c.p.c.

    La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha qualificato l’opposizione proposta da D.E. quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in relazione a cartella esattoriale notificata per il pagamento di premi dovuti all’Inail.

    La decisione riferisce la qualificazione processuale dell’opposizione all’art. 615 c.p.c.; il principio di diritto decisivo in Cassazione riguarda tuttavia gli effetti prescrizionali della mancata opposizione alla cartella.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per ciascun ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il comma è richiamato quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza del rigetto dei ricorsi.

Massime di principio

  • La mancata opposizione alla cartella di pagamento per crediti contributivi rende il credito irretrattabile, ma non trasforma il termine di prescrizione breve in quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c.
  • La conversione della prescrizione breve in quella ordinaria ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo; la cartella di pagamento, essendo un atto amministrativo privo di attitudine al giudicato, non integra tale presupposto.
  • Per i crediti contributivi cui si applica l’art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995, il termine resta quinquennale anche quando la cartella non sia stata tempestivamente opposta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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