Circolare numero 12 del 2-2-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità operative per applicare gli incentivi contributivi previsti dall’art. 13, c. 2, lett. c), del D.L. 35/2005, estesi alle assunzioni di lavoratori collocati in mobilità o in CIGS in base a specifiche disposizioni. Vengono distinti i benefici per i lavoratori in mobilità e quelli per i cassintegrati, chiarite le esclusioni, gli adempimenti a carico di datori di lavoro e sedi INPS, nonché le codifiche da usare nel modello DM10/2. La circolare precisa inoltre la disciplina transitoria per le assunzioni entro il 31 dicembre 2005 e il ritorno ai requisiti ordinari dal 1° gennaio 2006.
Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori ex art. 13, c. 2, lett. c), D.L. 35/2005
Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori
La circolare n. 12 del 2 febbraio 2006 fornisce le istruzioni operative per applicare gli incentivi contributivi introdotti dall’art. 13, comma 2, lettera c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La disciplina riguarda, in particolare, l’assunzione di lavoratori collocati in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in base a specifiche disposizioni di legge, con l’obiettivo di favorirne il reinserimento nel mercato del lavoro.
Quadro normativo di riferimento
L’intervento richiama e coordina più regimi agevolativi già esistenti:
- gli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991;
- l’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990;
- l’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993.
La circolare precisa che l’art. 13, comma 2, lettera c), del D.L. n. 35/2005 estende tali benefici a ipotesi di assunzione di soggetti collocati in mobilità ovvero in CIGS ai sensi delle disposizioni speciali richiamate nel testo normativo.
Lavoratori collocati in mobilità
Per i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, il datore di lavoro che assume può fruire dei benefici contributivi previsti dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
Le agevolazioni richiamate sono descritte dalla circolare come segue:
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti, per le assunzioni a termine fino a 12 mesi;
- ulteriore periodo di 12 mesi di beneficio, alle medesime condizioni, se il contratto a termine viene trasformato in contratto a tempo indeterminato durante il suo svolgimento;
- contribuzione agevolata per i primi 18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato;
- contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, nei casi di assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche per trasformazione di un contratto a termine.
La circolare chiarisce inoltre che tali agevolazioni spettano anche in caso di somministrazione di lavoro: il beneficio finale compete all’utilizzatore, mentre la fruizione diretta avviene in capo all’agenzia di somministrazione, che deve trasferire l’agevolazione al soggetto utilizzatore.
Lavoratori posti in CIGS e scelta del regime agevolativo
Il provvedimento contempla anche le assunzioni di lavoratori posti in CIGS ai sensi di tre diverse fonti:
- art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004;
- art. 1, comma 1, del D.L. n. 249/2004, convertito dalla legge n. 291/2004;
- art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991.
Per tali lavoratori si applicano, in via alternativa, le agevolazioni previste:
- dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990;
- dall’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993.
La circolare sottolinea che il lavoratore acquisisce uno status soggettivo che legittima l’accesso ai benefici di entrambe le discipline, ma al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve optare per una sola delle due norme, in funzione della situazione concreta.
Benefici ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo pari a quello suddetto, è possibile fruire per 36 mesi della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 50%.
La circolare precisa che, nelle ipotesi di impresa artigiana o di impresa operante nel Mezzogiorno, il beneficio è configurato come esenzione totale.
Benefici ex art. 4, comma 3, legge n. 236/1993
In alternativa, il datore di lavoro può scegliere il regime dell’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993. In tale caso sono previsti:
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per 12 mesi;
- contributo mensile di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, calcolato secondo la misura ivi prevista e ridotto di tre mesi in base all’età del lavoratore al momento dell’assunzione o dell’ammissione.
La circolare richiama anche le ulteriori condizioni previste dalla norma, che restano ferme anche nell’ipotesi trattata:
- il contratto deve essere a tempo pieno e indeterminato;
- il datore di lavoro non deve avere sospensioni dal lavoro in atto ai sensi della legge n. 223/1991, né aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo il caso in cui l’assunzione avvenga per acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni.
Regime transitorio per le assunzioni fino al 31 dicembre 2005
Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2005, il contributo mensile ex art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 è riconosciuto senza che rilevino:
- la durata minima della fruizione della CIGS da parte del lavoratore;
- l’anzianità di ammissione dell’impresa alla CIGS.
In tale periodo non si applica nemmeno la riduzione di tre mesi del beneficio. La misura è però soggetta, per il 2005, al limite di 10 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.
Dal 1° gennaio 2006, invece, la disciplina ordinaria torna integralmente applicabile: il lavoratore deve aver fruito della CIGS per almeno tre mesi e l’impresa deve essere ammessa alla CIGS da almeno sei mesi; il contributo mensile si riduce, inoltre, a 9 mesi di beneficio anziché 12.
Cause di esclusione dai benefici
La circolare ribadisce l’esclusione già prevista dalla legislazione richiamata: le agevolazioni non spettano quando il lavoratore sia stato collocato in mobilità o in CIGS nei sei mesi precedenti da un’impresa che, al momento della sospensione o del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume o utilizza, oppure sia con essa in rapporto di collegamento o controllo.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro
Per accedere alle agevolazioni, i datori di lavoro devono comunicare alla sede competente tutte le informazioni necessarie secondo le procedure già previste per i benefici delle norme di riferimento. Può essere utilizzata la modulistica già in uso, ma con alcune precisazioni:
- le comunicazioni devono indicare espressamente che si tratta delle fattispecie di cui all’art. 13, comma 2, lettera c), della legge n. 80/2005;
- per le assunzioni di cassintegrati effettuate entro il 31 dicembre 2005 non è richiesta la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti concernenti l’ammissione dell’azienda alla CIGS e la fruizione del trattamento da parte del lavoratore;
- per le assunzioni successive al 31 dicembre 2005 tale dichiarazione torna necessaria;
- per il beneficio ex art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 non è necessaria alcuna attestazione dei centri per l’impiego, poiché la norma fa riferimento allo status di cassintegrato e non richiede la permanenza in CIGS per almeno 24 mesi;
- in tutte le fattispecie disciplinate dalla circolare, i datori di lavoro devono indicare l’assenza delle situazioni di esclusione richiamate al punto 3.
Adempimenti delle sedi INPS
Per il beneficio previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 e per quello previsto dall’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993, le sedi INPS devono attivare le opportune sinergie interne per accertare e comunicare al datore di lavoro i dati necessari relativi a:
- diritto al beneficio;
- misura del contributo mensile;
- durata del contributo stesso.
Codifica delle posizioni e compilazione del modello DM10/2
La circolare disciplina in modo puntuale la codifica delle posizioni contributive e la compilazione del modello DM10/2.
Le posizioni contributive sono contrassegnate dai seguenti codici di autorizzazione:
- 5Q per i datori di lavoro di cui al punto 1;
- 5N o 5Q per i datori di lavoro di cui al punto 2;
- 5T per il beneficio ex art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991;
- 8T per il beneficio ex art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993.
Per i lavoratori di cui al punto 1, nel quadro B-C del DM10/2 devono essere utilizzati, con il codice qualifica appropriato, i seguenti codici tipo contribuzione:
- Z5: lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato;
- Z6: lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato;
- Z7: lavoratori in mobilità trasformati a tempo indeterminato.
Per tali casistiche il datore di lavoro deve indicare:
- il numero dei dipendenti;
- il numero delle giornate o delle ore retribuite;
- l’ammontare delle retribuzioni complessive;
- nelle somme a debito, i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.
Per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro i codici precedenti vanno abbinati al codice di nuova istituzione S127, riferito al versamento del contributo pari a quello degli apprendisti, senza INAIL, con esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e dell’importo del contributo.
Per il recupero del contributo mensile ex art. 8, comma 4, legge n. 223/1991, devono essere utilizzati nel quadro D:
- L612 per il recupero del beneficio del 50% dell’indennità di mobilità;
- L613 per eventuali arretrati del medesimo beneficio.
Per i lavoratori di cui al punto 2, quando si applica il beneficio ex art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, nel quadro B-C vanno utilizzati i codici:
- Z8 per lavoratori CIGS assunti da imprese del Centro-Nord e da imprese non operanti nel Mezzogiorno;
- Z9 per lavoratori CIGS assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno.
In tal caso, nelle somme a debito del datore di lavoro:
- con il codice Z8 si espongono i contributi dovuti al netto della quota di agevolazione spettante, pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e dell’eventuale riduzione CUAF;
- con il codice Z9 si espongono i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.
Se il datore di lavoro opta invece per il beneficio ex art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993, deve essere utilizzato il codice Z4, con le medesime modalità di esposizione contributiva previste dalla circolare. Anche in questo caso, per il versamento del contributo fisso a carico del datore di lavoro, si utilizza il codice S127.
Per il recupero del contributo mensile ex art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, nel quadro D devono essere utilizzati:
- L614 per il recupero del beneficio del 50% dell’indennità di mobilità;
- L615 per gli eventuali arretrati.
Precisazioni finali
La circolare conclude richiamando alcune note interpretative e operative:
- l’assunzione agevolata obbligatoriamente a tempo indeterminato può essere anche part-time;
- non deve trattarsi di assunzione in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi per qualsiasi causa;
- per le società cooperative di produzione e lavoro è confermata l’applicabilità dei benefici previsti dall’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993;
- restano richiamate le precedenti istruzioni INPS sulle sinergie organizzative e sulla corretta esposizione dei recuperi contributivi.
Punti principali
Ambito delle agevolazioni introdotte dal D.L. 35/2005
L’art. 13, c. 2, lett. c), del D.L. 35/2005 estende agli assunti alcune agevolazioni già previste dalla legge n. 223/1991, dall’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e dall’art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993. La finalità è favorire la ricollocazione di lavoratori collocati in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria secondo specifiche norme richiamate dalla circolare.
Agevolazioni per lavoratori in mobilità
Per i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004, il datore di lavoro può fruire dei benefici di cui agli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, c. 9, della legge n. 223/1991. Sono previste contribuzione ridotta per assunzioni a termine fino a 12 mesi, ulteriore agevolazione di 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato, contribuzione agevolata per 18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato e contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità nei casi di assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche per trasformazione di contratto a termine.
Assunzioni in somministrazione
La circolare chiarisce che le agevolazioni spettano anche nelle ipotesi di somministrazione di lavoro. In tal caso il beneficiario finale è l’utilizzatore, mentre l’agenzia di somministrazione, quale soggetto obbligato al versamento contributivo, fruisce direttamente del beneficio e deve trasferirlo all’utilizzatore.
Agevolazioni per lavoratori in CIGS
Per i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004, dell’art. 1, c. 1, del D.L. n. 249/2004 o dell’art. 1, c. 5, della legge n. 223/1991, si applicano le agevolazioni degli artt. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e 4, c. 3, della legge n. 236/1993. Il datore di lavoro deve scegliere, al momento dell’assunzione, quale delle due discipline applicare in base alla situazione giuridica del lavoratore.
Disciplina transitoria al 31 dicembre 2005
Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2005, il contributo mensile ex art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993 si applica senza verificare i requisiti relativi alla durata della CIGS in capo al lavoratore e all’anzianità di ammissione dell’impresa alla CIGS, e senza la riduzione di tre mesi del beneficio. Per tale misura è previsto per il 2005 un limite di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione.
Regime dal 1° gennaio 2006
Dal 1° gennaio 2006 torna applicabile la disciplina ordinaria: il contributo mensile è concesso solo se il lavoratore ha fruito della CIGS per almeno tre mesi e l’impresa è ammessa alla CIGS da almeno sei mesi. Inoltre opera la riduzione del beneficio prevista dall’art. 4, c. 3, con durata pari a 9 mesi anziché 12.
Cause di esclusione
Le agevolazioni non spettano se il lavoratore è stato collocato in mobilità o in CIGS nei sei mesi precedenti da un’impresa dello stesso o di diverso settore che, al momento della sospensione o del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume o utilizza, oppure sia con essa in rapporto di collegamento o controllo.
Adempimenti dei datori di lavoro e delle sedi
I datori di lavoro devono comunicare alla sede competente tutte le informazioni necessarie secondo le modalità già previste per i benefici delle norme richiamate, utilizzando la modulistica in uso ma indicando espressamente il riferimento all’art. 13, c. 2, lett. c), della legge n. 80/2005. Per le assunzioni di cassintegrati entro il 31 dicembre 2005 non occorre dichiarare i requisiti relativi alla CIGS; resta invece necessaria tale dichiarazione per le assunzioni successive. Le sedi INPS devono coordinarsi per accertare e comunicare i dati necessari alla determinazione del diritto, della misura e della durata del contributo mensile.
Codici di autorizzazione e compilazione DM10/2
La circolare indica i codici di autorizzazione da utilizzare per le posizioni contributive: codice 5Q per i lavoratori di cui al punto 1; codici 5N o 5Q per quelli del punto 2; codice 5T per il beneficio ex art. 8, c. 4, legge n. 223/1991; codice 8T per il beneficio ex art. 4, c. 3, legge n. 236/1993. Per il DM10/2 sono previsti nuovi codici contributivi (Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z4) e codici importo per i recuperi (L612, L613, L614, L615), con indicazioni specifiche su quadri, caselle e modalità di esposizione.
Precisazioni e note applicative
La circolare richiama alcuni chiarimenti: l’assunzione agevolata può essere anche part-time ma deve essere a tempo indeterminato; per l’art. 4, c. 3, restano ferme le altre condizioni di legge, tra cui il contratto a tempo pieno e indeterminato e l’assenza di sospensioni o riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo professionalità diverse. Sono inoltre richiamati i limiti normativi e i riferimenti alle circolari precedenti per le sinergie tra strutture INPS e per le modalità di recupero dei contributi.
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