Circolare numero 13 del 2-2-2006
Premessa Iter procedurale dei ricorsi amministrativi Aspetti operativi e strumenti a supporto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone la riattribuzione alle Direzioni Regionali della fase istruttoria dei ricorsi di competenza degli Organi Centrali, con effetto immediato. Viene descritto il nuovo iter procedurale, il ruolo delle strutture territoriali, delle Direzioni Centrali e del Presidio Unificato Contenzioso e Recupero Crediti, nonché l’introduzione della procedura automatizzata D.I.C.A. a supporto della gestione, del monitoraggio e della standardizzazione delle istruttorie. Restano esclusi dal trasferimento i provvedimenti di sospensione ex art. 46, comma 9, legge n. 88/1989 e i ricorsi su materie oggetto di quesiti a Ministeri o Avvocatura Centrale.
Decentramento dell'istruttoria dei ricorsi in materia di contenzioso amministrativo alle Direzioni Regionali
Decentramento dell'istruttoria del contenzioso amministrativo
La circolare interviene sull’organizzazione del contenzioso amministrativo, disponendo la riattribuzione alle Direzioni Regionali della fase istruttoria dei ricorsi di competenza degli Organi Centrali. L’obiettivo dichiarato è superare le persistenti criticità operative, accelerare la definizione dei procedimenti e rafforzare il coordinamento con il territorio, in linea con una logica di servizio più tempestiva e uniforme.
Motivazioni del provvedimento
Il testo richiama le difficoltà che continuano a caratterizzare il contenzioso amministrativo nonostante le misure già adottate e le disposizioni della circolare n. 159 del 21 settembre 2000. Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, ha deliberato l’11 gennaio 2006, con deliberazione n. 3, il trasferimento alle Direzioni Regionali della competenza istruttoria sui ricorsi destinati agli Organi Centrali.
Nuovo iter procedurale
Il procedimento viene ridisegnato secondo una sequenza precisa:
- la Direzione provinciale, subprovinciale o l’Agenzia che ha emanato il provvedimento impugnato e che riceve il ricorso compila la scheda istruttoria e la invia, insieme al ricorso, alla Direzione Regionale;
- la scheda istruttoria deve descrivere o integrare le motivazioni del provvedimento e riportare il parere del Direttore sulle eccezioni formulate nel ricorso, come già previsto dalla circolare n. 159/2000;
- la Direzione Regionale esamina il ricorso, predispone la relazione e lo schema di deliberazione da sottoporre agli Organi e trasmette gli atti al Presidio Unificato Contenzioso e Recupero Crediti e alla Direzione Centrale competente mediante procedura automatizzata;
- il Presidio effettua il monitoraggio dei ricorsi ricevuti, anche ai fini della relazione trimestrale richiesta dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai tempi di trasmissione e definizione;
- le Direzioni Centrali esaminano gli atti predisposti dalle sedi regionali, individuano eventuali difformità territoriali e trasmettono il materiale alle Segreterie degli Organi Centrali per la decisione finale, continuando a garantire supporto consulenziale alle riunioni degli Organi stessi.
Decorrenza e ambito di applicazione
La nuova disciplina ha effetto immediato e si applica anche ai ricorsi già giacenti e non ancora istruiti presso le Direzioni Centrali, che devono essere inviati alle Regioni di provenienza con i relativi atti. Nella fase di avvio, le Direzioni Centrali devono comunque curare l’inoltro alle Segreterie degli Organi Centrali dei ricorsi per i quali l’istruttoria sia già stata predisposta.
La circolare precisa inoltre che non devono essere trasferiti alle Direzioni Regionali i ricorsi relativi a materie per le quali siano stati presentati quesiti ai competenti Ministeri o all’Avvocatura Centrale. Rimangono esclusi dalla procedura anche i provvedimenti di sospensione ex art. 46, comma 9, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Strumenti operativi a supporto
Per rendere operativo il decentramento sarà resa disponibile in ambiente Intranet la procedura automatizzata D.I.C.A. (Decentramento Istruttoria Contenzioso Amministrativo), estesa alle strutture periferiche e centrali interessate. Lo strumento consente:
- l’acquisizione e protocollazione del ricorso al momento della ricezione presso la struttura territoriale;
- l’inserimento dei dati identificativi del ricorrente, tra cui azienda, lavoratore autonomo, assicurato, pensionato o altro;
- la registrazione dei motivi del contendere;
- la trasmissione degli atti necessari, comprese le copie dei ricorsi, mediante scanner, con eliminazione dell’invio cartaceo.
La procedura mette anche a disposizione un formulario per uniformare relazioni istruttorie e proposte di deliberazione dirette agli Organi Centrali.
Monitoraggio, standardizzazione e formazione
Il sistema informatico consentirà, sia a livello centrale sia periferico, la produzione di reports in tempo reale sul numero dei ricorsi pervenuti e sullo stato di lavorazione, distinguendo tra istruttoria, proposta agli organi per la decisione e deliberati, oltre ad altre funzioni di monitoraggio ritenute necessarie.
È inoltre previsto un massimario di casi-tipo per ciascuna fattispecie normativa, fondato sulle decisioni già adottate dai vari Comitati Centrali, con l’obiettivo di rendere note alle Direzioni Regionali le linee guida seguite dagli Organi competenti e di uniformare i comportamenti degli operatori addetti all’istruttoria.
La circolare valorizza infine il contributo del personale territoriale che aveva già collaborato con le Direzioni Centrali nell’istruttoria dei ricorsi, attribuendo a tali professionalità un ruolo rilevante nel nuovo assetto organizzativo e nella realizzazione di specifici interventi formativi destinati a ciascuna struttura regionale.
Obiettivo finale
L’intero impianto è orientato a una più rapida definizione dei ricorsi amministrativi, a una maggiore qualità del servizio e a una gestione più omogenea e monitorabile del contenzioso sul territorio, con il coinvolgimento coordinato di Direzioni Regionali, Direzioni Centrali, Presidio e Organi collegiali.
Punti principali
Motivazione e finalità del decentramento
La circolare evidenzia che il contenzioso amministrativo presenta ancora criticità non risolte dalle precedenti iniziative, richiamando anche la circolare n. 159 del 21 settembre 2000. Per superare tali problemi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’11 gennaio 2006, con deliberazione n. 3, di riattribuire alle Direzioni Regionali la competenza istruttoria sui ricorsi di competenza degli Organi Centrali, in un’ottica di maggiore rapidità, migliore coordinamento territoriale e servizio più aderente alle esigenze di cittadini e imprese.
Nuovo iter procedurale dei ricorsi
L’iter prevede che la Direzione provinciale, subprovinciale o l’Agenzia che ha emanato il provvedimento impugnato compili la scheda istruttoria e la trasmetta, insieme al ricorso, alla Direzione Regionale. La scheda deve descrivere o integrare le motivazioni del provvedimento e contenere il parere del Direttore sulle eccezioni sollevate nel ricorso, secondo quanto già indicato dalla circolare n. 159/2000. La Direzione Regionale esamina il ricorso, predispone la relazione e lo schema di deliberazione e trasmette gli atti al Presidio Unificato Contenzioso e Recupero Crediti e alla Direzione Centrale competente tramite procedura automatizzata. Il Presidio effettua il monitoraggio dei ricorsi anche per la relazione trimestrale richiesta dal Consiglio di Amministrazione. Le Direzioni Centrali esaminano gli atti delle Regioni, rilevano eventuali difformità territoriali e li inoltrano alle Segreterie degli Organi Centrali per la decisione, continuando a garantire supporto consulenziale alle riunioni degli Organi Centrali.
Decorrenza ed esclusioni
La riattribuzione della fase istruttoria alle Direzioni Regionali decorre immediatamente e riguarda anche i ricorsi già giacenti e non ancora istruiti presso le Direzioni Centrali, che devono trasmettere i relativi atti alle Regioni di provenienza. Nella fase iniziale, le Direzioni Centrali devono comunque far pervenire alle Segreterie degli Organi Centrali i ricorsi per i quali l’istruttoria sia già stata predisposta. Non devono essere trasferiti alle Direzioni Regionali i ricorsi relativi a materie per le quali siano stati presentati quesiti ai competenti Ministeri o all’Avvocatura Centrale. Restano inoltre esclusi i provvedimenti di sospensione ex art. 46, comma 9, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Procedura automatizzata D.I.C.A. e supporti operativi
A supporto del nuovo assetto sarà disponibile la procedura automatizzata D.I.C.A. (Decentramento Istruttoria Contenzioso Amministrativo), in ambiente Intranet e destinata alle strutture periferiche e centrali interessate. La procedura consente l’acquisizione e la protocollazione del ricorso al momento della ricezione, con inserimento dei dati identificativi del ricorrente e dei motivi del contendere, oltre alla trasmissione telematica degli atti necessari, incluse le copie dei ricorsi tramite scanner, eliminando l’invio cartaceo.
Uniformità istruttoria, monitoraggio e formazione
La procedura mette a disposizione un formulario per uniformare relazioni istruttorie e proposte di deliberazione da sottoporre agli Organi Centrali. Inoltre, consente la produzione di reports in tempo reale sul numero dei ricorsi, sullo stato di lavorazione e su ulteriori funzioni di monitoraggio. È previsto anche un massimario di casi-tipo per ciascuna fattispecie normativa, basato sulle decisioni già adottate dai Comitati Centrali, con la finalità di indicare alle Direzioni Regionali le linee guida interpretative e uniformare i comportamenti operativi. La circolare sottolinea infine il ruolo delle professionalità territoriali, chiamate a supportare le Direzioni Regionali e a partecipare a specifici interventi formativi destinati a ciascuna struttura regionale.
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