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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26389/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in truffa, con aumento per recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, dopo la riqualificazione del fatto nella forma base della truffa procedibile a querela, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p. L'unico motivo dedotto riguardava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento, in appello, dell'istanza di remissione in termini ai fini dell'applicazione dell'art. 162-ter c.p., fondata sull'offerta riparatoria/risarcitoria formulata con l'atto di appello e sull'avvenuta accettazione da parte della persona offesa prima dell'udienza. La difesa sosteneva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto tardiva l'iniziativa, richiamando un termine massimo riferibile ai reati già procedibili a querela fin dal primo grado, e aveva altresì ingiustificatamente preteso una dimostrazione dell'impossibilità non imputabile di provvedere prima, criterio ritenuto inconferente nel caso di riqualificazione in sentenza di un reato originariamente procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione relativa alla richiesta di riconoscimento della causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p., annullando la sentenza impugnata su tale punto e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Ha ritenuto fondato il ricorso perché, quando la riqualificazione in appello o in primo grado trasforma il reato in una fattispecie perseguibile a querela, l'offerta riparatoria presentata tempestivamente nelle more del giudizio di impugnazione deve essere esaminata nel merito; non è corretta l'applicazione del termine decadenziale riferito ai soli reati già procedibili a querela prima del dibattimento, né è pertinente richiedere la prova dell'impossibilità non imputabile di adempiere entro un termine riferibile ai casi di querela soggetta a remissione.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    comma 1; comma 2, n. 2-bis

    La riqualificazione ha ricondotto la contestazione alla truffa semplice del comma 1, procedibile a querela, con esclusione dell'aggravante di cui al comma 2, n. 2-bis.

  • art. 162-ter c.p.

    La causa estintiva per condotte riparatorie è applicabile in appello, dopo riqualificazione del reato in procedibile a querela, se l'offerta riparatoria o risarcitoria è tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di valutarne la congruità.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Quando un reato originariamente procedibile d'ufficio viene riqualificato in sentenza come reato procedibile a querela, l'imputato può far valere in appello la causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p., purché l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestiva rispetto al giudizio di impugnazione e consenta al giudice di verificare la congruità dell'offerta.
  • Il termine di decadenza collegato alla dichiarazione di apertura del dibattimento opera per i reati già procedibili a querela sin dal primo grado, non per le ipotesi in cui la procedibilità a querela derivi da una successiva riqualificazione del fatto.
  • Il diniego della remissione in termini non può essere fondato su un presunto ritardo colpevole dell'imputato quando si discuta di una fattispecie che è divenuta perseguibile a querela solo per effetto della riqualificazione del reato.
  • In presenza di offerta risarcitoria formulata tempestivamente e accettata dalla persona offesa, il giudice di merito deve esaminarne l'ammissibilità e il merito ai fini dell'applicazione dell'art. 162-ter c.p.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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