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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18167/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di archiviazione del Gip del Tribunale di Spoleto (19/12/2025). Il ricorrente contestava l'archiviazione per abnormità, vizio di motivazione e violazione di norme processuali (richiamando gli artt. 409 e 125 c.p.p.), sostenendo che i fatti non erano mero contenzioso civilistico ma una condotta truffaldina e di indebita appropriazione (occultamento di beni, simulazione di un prestito e avvio di un finto procedimento per ingiunzione) che impediva l'aggressione dei beni del debitore. Chiedeva l'annullamento dell'archiviazione e l'esecuzione delle indagini integrative richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di archiviazione non presenti abnormità né strutturale né funzionale tale da consentire la cassazione: l'archiviazione è un provvedimento previsto dal codice e, in ogni caso, l'eventuale riapertura delle indagini è disciplinata dall'art. 414 c.p.p., che non richiede necessariamente nuove fonti di prova ma anche la necessità di nuove investigazioni o una diversa valutazione/nuovo progetto investigativo delle acquisizioni pregresse. Pertanto le censure del ricorrente non sono idonee a fondare l'impugnazione in Cassazione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione del 23/04/2026, est. Minutillo Turtur).

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.p.

    Invocata dal ricorrente come normativa violata in relazione al vizio di motivazione e alle garanzie procedurali; dal testo non emerge una specifica interpretazione da parte della Corte rispetto a questo articolo

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte non dà un'interpretazione specifica di questo articolo nel provvedimento impugnato

  • art. 414 c.p.p.

    La Corte interpreta/ricorda che l'art. 414 consente la riapertura delle indagini preliminari anche senza l'emersione di nuove fonti di prova, essendo sufficiente la esigenza di nuove investigazioni o una nuova prospettiva investigativa che giustifichi la riapertura

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione emessa dal Gip è in linea di principio non impugnabile in Cassazione per vizi di mera motivazione a meno che non sussista una abnormità evidente e specificamente configurata; molte contestazioni attengono al merito valutativo che trova rimedio nella procedura di riapertura delle indagini piuttosto che nella cassazione.
  • Per contestare efficacemente un'archiviazione occorre dimostrare profili concreti e circostanziati di abnormità che escano dall'ambito della valutazione discrezionale del giudice; viceversa la via corretta è chiedere la riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) o proporre ricorso nelle sedi appropriate durante le indagini o l'opposizione all'archiviazione.
  • L'art. 414 c.p.p. permette la riapertura anche in assenza di nuove prove oggettive: può essere sufficiente prospettare un nuovo progetto investigativo o l'esigenza di approfondimenti diversi delle acquisizioni già in atti.
  • Se il caso prospettato è che una condotta apparentemente civilistica sia in realtà componente di un disegno fraudolento, è necessario allegare e, se possibile, produrre elementi probatori concreti (documenti, intercettazioni, flussi finanziari, atti falsificati, testimonianze precise) che consentano di superare la valutazione iniziale di carattere civilistico.
  • Prima di rivolgersi alla Cassazione, verificare se le censure possono essere efficacemente affrontate con richieste istruttorie o di riapertura in sede di opposizione all'archiviazione o con istanze al pubblico ministero; la mancata richiesta o la genericità delle richieste istruttorie indebolisce le impugnazioni successive.

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