Sentenza n. 2221/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 39071 del 9 giugno 2026 del Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e legali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti, notificato il 12 giugno 2026, recante il secondo diniego dell’istanza formulata dal ricorrente ai fini della sua assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 presso il Commissariato della Polizia di Stato di Bagheria (PA), ovvero presso gli Uffici della Questura di Palermo; - della nota prot. n. 14306 del 13 aprile 2026 del Questore di Enna, mai notificata o diversamente comunicata all’odierno ricorrente, recante il parere contrario all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 dallo stesso richiesta; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; e per l’accertamento del diritto all’assegnazione, ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, presso una delle sedi come sopra richieste per il tramite dell’istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: secondo diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso sedi della Polizia di Stato nella provincia di Palermo, unitamente al parere contrario del Questore di Enna
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il secondo diniego dell’istanza di assegnazione temporanea, deducendo: nullità per contrasto ed elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Catania n. 836/2026; violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti e sviamento; violazione dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli artt. 29, 30 e 31 Cost. L’Amministrazione, dopo l’annullamento del primo diniego, aveva riavviato il procedimento e adottato un nuovo provvedimento negativo. Esso richiamava la carenza di organico della Questura di Enna, quantificata in 30 unità, l’ulteriore indisponibilità derivante dall’assegnazione temporanea e la maggiore complessità delle esigenze operative di Enna rispetto alle sedi richieste nella provincia di Palermo, le quali, pur presentando carenze, non sarebbero state bisognose di ulteriori potenziamenti. Il ricorrente contestava l’insufficienza di tale motivazione rispetto ai presupposti dell’art. 42-bis e alla necessità di tutelare gli interessi familiari e costituzionali coinvolti.
La decisione
Il TAR ha respinto la censura di nullità per violazione del giudicato. Ha applicato il principio dello “one shot temperato”: l’Amministrazione, dopo l’annullamento del primo diniego, può riesaminare integralmente la vicenda e adottare un nuovo diniego una sola volta, ma, se anche il secondo esercizio del potere viene annullato, si esaurisce la discrezionalità valutativa e non è più possibile reiterare ulteriormente una decisione sfavorevole, nemmeno per profili prima non esaminati. Nel caso concreto il Ministero aveva riavviato il procedimento, rinnovato l’istruttoria e adottato una motivazione più articolata, sicché non vi era elusione del giudicato. Il TAR ha invece accolto la censura di violazione dell’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001. La norma impone, in presenza dei relativi presupposti, una motivazione particolarmente stringente del dissenso dell’Amministrazione, poiché sono coinvolti valori costituzionali relativi alla tutela della famiglia e dei minori. Il riferimento alla carenza di organico e alla maggiore complessità delle esigenze della sede di appartenenza non era sufficiente: il Ministero non aveva indicato esigenze di servizio specifiche, urgenti, complesse e non fronteggiabili mediante una diversa organizzazione, né aveva spiegato perché le carenze esistenti nella provincia di Palermo non consentissero l’assegnazione. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative nel rispetto della sentenza e del principio dello one shot temperato. Il TAR non ha esaminato la domanda di accertamento del diritto all’assegnazione temporanea. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
Il diniego dell’assegnazione temporanea richiede una motivazione particolarmente stringente; non sono sufficienti richiami generici alle scoperture di organico o alle funzioni della sede di appartenenza, dovendo essere indicate specifiche esigenze di servizio, anche con riguardo ai compiti del dipendente, urgenti, complesse e non fronteggiabili con una migliore riorganizzazione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego deve consentire di comprendere le concrete ragioni per cui le esigenze di servizio prevalgono sugli interessi familiari tutelati dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
La disposizione è stata invocata dal ricorrente nel contesto della disciplina applicabile al personale della Polizia di Stato, ma la sentenza non ne enuncia una specifica interpretazione autonoma.
art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
La norma è richiamata quale fonte di tutela degli interessi del minore, rilevanti nella valutazione dell’istanza di assegnazione temporanea.
art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La norma è richiamata quale parametro di tutela dell’interesse superiore del minore.
artt. 29, 30 e 31 Cost.
Le disposizioni esprimono i valori costituzionali di tutela della famiglia, dei figli e della genitorialità, che impongono una motivazione particolarmente rigorosa del diniego.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di assegnazione temporanea previsto dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il dissenso dell’Amministrazione deve essere sorretto da una motivazione particolarmente stringente, poiché il potere discrezionale incide su interessi familiari e del minore di rilievo costituzionale.
- Il diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non può fondarsi su un generico richiamo alle scoperture di organico o alle funzioni della sede di appartenenza; l’Amministrazione deve indicare specifiche esigenze di servizio, urgenti e complesse, non fronteggiabili mediante una migliore riorganizzazione, e spiegare perché esse prevalgano sugli interessi familiari tutelati dalla norma.
- Dopo l’annullamento del primo diniego, l’Amministrazione può riesaminare integralmente la vicenda e adottare un nuovo provvedimento sfavorevole una sola volta. Se anche il secondo esercizio del potere viene annullato, si esaurisce la discrezionalità valutativa dell’Amministrazione e non è più possibile adottare un ulteriore diniego, neppure per profili non precedentemente esaminati.
- L’annullamento del secondo diniego di assegnazione temporanea non comporta automaticamente l’accertamento del diritto all’assegnazione, quando residuino ulteriori determinazioni amministrative da assumere nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla sentenza.
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