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Sentenza

Sentenza n. 23/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina del 18 dicembre 2023, n. 2436.

Giustizia amministrativa202501295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina del 18 dicembre 2023, n. 2436, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, della sentenza del Tribunale di Messina che aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza da eseguire era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all'Amministrazione il 21 dicembre 2023. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 ss. c.p.a.: esistenza di un giudicato, sua rituale notificazione, decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche e persistente inadempimento dell'Amministrazione, sulla quale gravava l'onere di provare l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio dotato della necessaria professionalità, assegnando ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Il TAR ha precisato che l'incarico commissariale costituisce obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo, che il commissario può essere individuato anche in un organo diverso da quello ordinariamente competente all'amministrazione attiva e che, nel caso concreto, non spetta alcun compenso, trattandosi di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e resa necessaria dall'inadempimento ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, alla distrazione in favore dei difensori antistatari e alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza; il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che l'amministrazione abbia provato di aver adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la costituzione con una memoria di mera forma, priva di tale prova, non impedisce l'accertamento dell'inadempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, assegnandogli un ulteriore termine per l'adempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato dal giudice anche in un organo o dipendente diverso da quello amministrativo che avrebbe dovuto adottare gli atti di amministrazione attiva, secondo una valutazione discrezionale funzionale all'effettiva esecuzione del giudicato.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente della stessa amministrazione resistente può essere ritenuto compreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza riconoscimento di un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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