Cassazione Penale, Ordinanza n. 05455/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La contestazione riguardava il fatto che, in due controlli di polizia eseguiti il 19 e il 20 novembre 2018, l'interessato non era stato trovato in casa in orari in cui non poteva uscire. Nel ricorso veniva dedotto vizio di motivazione e, in particolare, si contestava la prova della sottoposizione dell'imputato alla misura di prevenzione, sostenendo in modo generico che tale presupposto non fosse stato adeguatamente dimostrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato e senza vizi logici, affermando la prova della sottoposizione alla sorveglianza speciale sulla base del certificato del casellario e della comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri di Barletta. Il ricorrente non si è confrontato con tale specifica argomentazione, limitandosi a una deduzione generica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in assenza di profili di colpa ostativi secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
La violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale integra il reato contestato nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non emergano profili di colpa tali da escluderla, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il criterio relativo alla sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura la motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una deduzione generica o meramente assertiva è insufficiente.
- La prova della sottoposizione a una misura di prevenzione può essere desunta da atti documentali e da comunicazioni di polizia giudiziaria, se il giudice di merito ne dà conto con motivazione logica e coerente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo l'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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