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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29741/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno (27/06/2023) che aveva dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni e aveva rideterminato la pena a tre mesi di reclusione ciascuno per il residuo delitto di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis c.p. (occupazione arbitraria di area demaniale). I motivi di ricorso contestavano: (1) che le opere erano state valutate dal giudice di merito erroneamente come poste a distanza inferiore ai 30 metri dal demanio marittimo (rilevando che ciò investe la diversa fattispecie degli artt. 55 e 1161 cod. nav.); (2) la mancata verifica del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p. (finalità di occupare o trarne profitto), essendo la motivazione limitata a rilevare la mancata rimozione del materiale di risulta; (3) la mancata considerazione di circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.p. (incensuratezza, giovane età, rimozione delle opere).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al secondo motivo (mancata prova del dolo specifico) e perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Il primo motivo è stato ritenuto infondato e il terzo è stato assorbito. In sostanza: confermata in parte la decisione di merito (prescrizione delle contravvenzioni e rideterminazione della pena per il reato residuo), ma annullata la statuizione quanto alla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p., perché la motivazione aveva dedotto il dolo solo dalla mancata rimozione del materiale (elemento che integra soltanto il dolo generico). Rinvio per nuovo esame del requisito soggettivo.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Reato di invasione arbitraria di terreni o edifici richiede dolo specifico "al fine di occuparli o di trarne profitto"; non basta la mera consapevolezza dell'illegittimità o la mancata rimozione del materiale (solo dolo generico).

  • art. 639-bis cod. pen.

    Riferimento alla perseguibilità d'ufficio per le occupazioni di beni demaniali; tuttavia non esime dall'accertamento del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p.

  • art. 55 cod. nav.

    Norma che tutela la fascia di rispetto dei 30 metri dal demanio marittimo; la sua violazione integra una fattispecie diversa dall'occupazione di demanio.

  • art. 1161 cod. nav.

    Norma collegata alla disciplina delle opere entro la fascia dei 30 metri dal demanio marittimo; citata per chiarire che la vicinanza ai 30 metri non equivale automaticamente a occupazione demaniale penale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Criterio di impugnazione relativo alla violazione di legge o vizio della motivazione; utilizzato dai ricorrenti per dedurre errori di motivazione del giudice di merito.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al controllo sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti comuni; il ricorso lamentava la mancata valutazione di incensuratezza, giovane età e rimozione delle opere, ma tale motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: indicato perché gli imputati erano ritenuti concorrenti (committente ed esecutori materiali).

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 633 c.p. è necessario non solo il dolo generico dell'invasione, ma anche il dolo specifico "al fine di occuparli o di trarne profitto"; la prova di tale finalità deve emergere da elementi univoci (es. comportamento stabile, atti idonei a manifestare volontà di comportarsi uti dominus, misure che impediscono l'uso del bene al titolare).
  • La sola permanenza dell'opera o la mancata rimozione di materiali possono dimostrare il dolo generico ma non sono, di per sé, idonee a provare il dolo specifico di occupazione; è necessario accertare elementi aggiuntivi che evidenzino la volontà di instaurare un possesso durevole.
  • La violazione delle norme sulla fascia dei 30 metri dal demanio marittimo (art. 55 e 1161 cod. nav.) costituisce fattispecie distinta dall'occupazione demaniale penalmente rilevante; il corretto inquadramento giuridico delle condotte è essenziale per individuare l'articolazione dell'illecito.
  • Nei procedimenti relativi a occupazioni di beni demaniali, pur essendo applicabile l'art. 639-bis (perseguibilità d'ufficio), il pubblico ministero e i giudici devono comunque accertare il requisito soggettivo specifico previsto dall'art. 633 c.p.
  • In ipotesi simili la difesa dovrebbe puntare sull'assenza di atti volti a esercitare il potere di fatto sul bene (assenza di comportamenti "uti dominus"), mentre l'accusa dovrà documentare elementi concreti che dimostrino l'intento di occupare o trarne profitto (durata, opere idonee a impedire l'uso del bene, dichiarazioni o condotte conseguenti).

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