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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14062/2021 del 21/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto all'appellante Mozzillo l'indennità ex art. 1750 c.c. ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale. Fideuram deduceva, tra altri motivi: errata applicazione del termine prescrizionale (sosteneva che le indennità dovessero essere soggette al termine quinquennale ex art. 2948 n.5 c.c.), omissione di pronuncia sulla decadenza del contraente per l'indennità ex art.1751 c.c., erronea attribuzione dell'effetto interruttivo della prescrizione al deposito della riassunzione anziché alla notifica, errata valutazione dell'illegittimità dell'esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso in caso di recesso in tronco successivo a dichiarazione di recesso con preavviso, e mancato esame di elementi probatori emersi in altro procedimento idonei a giustificare la giusta causa di recesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla prescrizione ritenendo che le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l'indennità sostitutiva del preavviso e, in quanto rilevante, l'indennità agli agenti) sono soggette al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.5 c.c. e non al termine ordinario decennale. Per tale motivo la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per l'applicazione del principio di diritto e per la liquidazione delle spese del giudizio. I restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti e quindi non decisi nel merito.

Norme richiamate

  • art. 2948 n. 5 cod. civ.

    La prescrizione quinquennale si applica alle "indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro" in senso ampio, a prescindere dalla natura retributiva o previdenziale dell'indennità e a prescindere dal tipo di rapporto (subordinato o parasubordinato/agenzia). Tale norma giustifica una prescrizione breve per i diritti sorti al momento della cessazione del rapporto al fine di evitare difficoltà probatorie derivanti da eccessiva sopravvivenza del diritto.

  • art. 2946 cod. civ.

    Norma generale sulla decorrenza della prescrizione richiamata nei motivi; la decisione ha contribuito a precisare quale termine sia applicabile (quinquennale ex art.2948 n.5) rispetto al termine ordinario.

  • art. 2943 cod. civ.

    Richiamata con riferimento ai profili di interruzione della prescrizione; tuttavia la Corte, accogliendo il primo motivo, ha assorbito gli altri motivi, per cui non ha statuito definitivamente sulla questione pratica relativa alla efficacia interruttiva del deposito della riassunzione rispetto alla notifica.

  • art. 1750 cod. civ.

    Norma che disciplina l'indennità sostitutiva del preavviso nell'ambito dei rapporti di agenzia; la Corte ha confermato che tale indennità rientra nell'ambito delle "indennità per la cessazione del rapporto" soggette alla prescrizione quinquennale ex art.2948 n.5.

  • art. 1751 cod. civ.

    Norma sulle indennità di fine rapporto per gli agenti; la sentenza richiama la disciplina ma non modifica la statuizione di merito già non impugnata in relazione al rigetto della domanda ex art.1751, limitandosi ad affermare il principio prescrizionale applicabile alle indennità sorte alla cessazione.

Massime di principio

  • Le indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro o di agenzia sono soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.5 c.c.; quindi in casi analoghi il termine da considerare è di cinque anni a partire dalla cessazione del rapporto.
  • La regola vale indipendentemente dalla natura dell'indennità (retributiva o previdenziale) e indipendentemente dall'essere il rapporto subordinato o parasubordinato/di agenzia.
  • Il termine di prescrizione decorre dalla data di estinzione/risoluzione del rapporto: è fondamentale calcolare con precisione la data di cessazione per valutare la tempestività dell'azione.
  • Per preservare il diritto è opportuno attivare tempestivamente atti idonei ad interrompere la prescrizione (ad es. intimazioni, notifiche o atti introduttivi di causa) e conservare la prova della notifica, poiché l'efficacia interruttiva richiede atti materialmente idonei a produrla; la questione pratica se il mero deposito della riassunzione sia sufficiente non è stata risolta definitivamente in questo provvedimento e va verificata caso per caso.
  • In procedimenti riguardanti agenzia, oltre al profilo prescrizionale, permangono questioni distinte quali la decadenza da specifiche pretese, la sussistenza di giusta causa di recesso e la valutazione di prove atipiche: queste devono essere esaminate nel merito dal giudice di merito e non vengono automaticamente risolte dal principio prescrizionale.
  • Se una decisione di merito ha applicato un termine prescrizionale errato (decennale anziché quinquennale), è possibile impugnare per cassazione ottenendo l'annullamento e il rinvio per l'applicazione del corretto termine, come avvenuto nella presente causa.

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