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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01246/2025 del 18/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un atto di citazione con cui una parte, assumendo di essere coniuge in comunione legale dell'effettivo acquirente, ha chiesto l'accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona di una compravendita immobiliare stipulata con un soggetto terzo, deducendo che il bene era stato in realtà acquistato dal marito della ricorrente, che ne avrebbe pagato il prezzo, e che quindi l'immobile dovesse considerarsi appartenente per il 50% pro indiviso anche a lei. I convenuti hanno resistito eccependo l'assenza di prova dell'accordo simulatorio. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte di appello ha confermato, ritenendo non dimostrata la partecipazione del venditore all'accordo simulatorio. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 1 D.L. n. 143/1991 conv. in L. n. 197/1991, sostenendo che il venditore non dovesse essere parte necessaria dell'accordo simulatorio e che la prova dovesse limitarsi ai rapporti tra interponente e interposto, valorizzando inoltre il pagamento del prezzo/mutuo e l'uso di fatto dell'immobile; 2) difetto di motivazione e omesso esame di elementi probatori della simulazione; 3) omesso esame della domanda di compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e infondato il terzo. Ha affermato che, in tema di interposizione fittizia di persona in una compravendita immobiliare, la simulazione richiede la partecipazione all'accordo simulatorio anche del terzo contraente e la relativa prova deve essere scritta, con conseguente irrilevanza, nel caso concreto, del solo pagamento delle rate del mutuo o dell'uso del bene. Ha inoltre osservato che le censure del secondo motivo miravano a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, precluso in sede di legittimità, e che la questione sulle spese era stata implicitamente decisa mediante applicazione della soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte non ravvisa omessa pronuncia o vizio decisorio nei termini prospettati.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione; la Corte reputa infondate le censure che miravano a una diversa valutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta delle fonti probatorie e la loro valutazione appartengono al merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte richiama il principio secondo cui la valutazione del materiale istruttorio è riservata al giudice di merito.

  • art. 1 D.L. n. 143 del 1991 conv. in L. n. 197 del 1991

    Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accertamento della simulazione dedotta.

  • art. 1350 c.c.

    La Corte afferma che, in una compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve risultare per iscritto.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato nel passaggio sulla non opponibilità ai terzi di scritture integrative prive di idonea prova contraria.

  • art. 111 Cost.

    Usato come fondamento del principio di contemperamento tra esigenze pubblicistiche del litisconsorzio e verifica dell'interesse a contraddire del soggetto pretermesso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nella simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, la prova dell'accordo simulatorio deve investire la partecipazione consapevole di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, compreso il terzo contraente, quando si voglia invalidare il negozio simulato nei rapporti interni.
  • Quando l'oggetto del negozio simulato è una compravendita immobiliare, l'accordo simulatorio deve risultare da forma scritta idonea; la mera allegazione di circostanze indiziarie, come il pagamento del prezzo o l'utilizzo del bene, non è di per sé sufficiente se non accompagnata dalla prova richiesta dalla legge.
  • Il pagamento di rate di mutuo o di somme collegate all'acquisto di un bene non è, da solo, un indice univoco di proprietà effettiva del bene, potendo costituire adempimento di un debito proprio o comunque atto a causa neutra.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; il controllo della Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • La doglianza di omesso esame di prove è inammissibile quando, in sostanza, mira soltanto a contrapporre al ragionamento del giudice una diversa ricostruzione del fatto senza evidenziare un vero vizio motivazionale nei limiti del sindacato di legittimità.
  • La regolazione delle spese di lite secondo soccombenza implica il rigetto implicito della richiesta di compensazione, ove il giudice applichi il criterio ordinario senza una specifica pronuncia espressa sulla domanda di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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