Sentenza n. 773/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Patti n. 256/2025 emessa e pubblicata in data 8.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti n. 256/2025, relativa all'accredito della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 1.000 euro, senza interessi o rivalutazione. Ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata all'Amministrazione. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero alla penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rispettati il termine decennale per proporre l'azione di ottemperanza e il termine processuale per il deposito del ricorso. Ha inoltre accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La sentenza del Tribunale di Patti risultava passata in giudicato e il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati: il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione su istanza di parte. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso aggiuntivo, ritenendo applicabile per analogia la regola sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l'esecuzione della condanna relativa alla carta elettronica richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo appariva riconducibile anche all'eccezionale mole del contenzioso. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 400 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. L'ottemperanza è stata esclusa con riferimento alle spese legali distratte, per le quali la ricorrente non aveva legittimazione.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
termine decennale per la proposizione dell'azione
Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto tempestivo, essendo stato proposto entro il termine decennale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
termine per il deposito del ricorso
Il termine di deposito applicabile ai giudizi camerali di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione della decisione all'Amministrazione; nel caso concreto era decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario dirigente dell'amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione, il ricorso è ammissibile quando la decisione sia passata in giudicato, l'Amministrazione sia stata previamente notificata e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Il dirigente dell'amministrazione nominato commissario ad acta per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro può svolgere l'incarico senza compenso aggiuntivo quando tale attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la relativa disciplina può essere applicata analogicamente anche fuori dall'ambito originario previsto dalla legge.
- La penalità di mora non deve essere automaticamente applicata per l'inadempimento di una sentenza: può essere esclusa quando l'esecuzione richieda un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo sia spiegabile, in concreto, con l'eccezionale mole dei procedimenti analoghi.
- La parte vittoriosa nel giudizio presupposto non è legittimata a chiedere l'esecuzione delle spese legali distratte in favore del difensore antistatario, spettando tale legittimazione al soggetto cui le spese sono state direttamente attribuite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →