Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10381/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 14490/2025, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III, in data 21/07/2025, notificata in data 07/10/2025 e passata in giudicato in data 09/12/2025 (doc. n. 1) nonché per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell'illegittimo contegno tenuto dall'Amministrazione nel caso di specie.

Giustizia amministrativa202603750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: condotta asseritamente inottemperante rispetto alla sentenza del TAR Lazio n. 14490/2025, che aveva annullato la conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto fotovoltaico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 14490/2025, passata in giudicato, con cui era stato annullato il provvedimento comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. n. 241/1990. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi per l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato di avere adottato, il 7 novembre 2025, una nuova determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, comunicata in pari data alla parte istante, ritenuta satisfattiva dell'interesse azionato. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha chiesto invece la condanna della ricorrente alle spese, deducendo che l'ottemperanza era già intervenuta prima della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla ricorrente, richiamando il principio dispositivo del processo amministrativo: fino alla decisione della causa la parte dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice non può proseguire d'ufficio il processo né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, poiché il processo amministrativo non è una giurisdizione oggettiva volta all'accertamento astratto dell'illegittimità degli atti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Quanto alle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: la nuova determinazione comunale, satisfattiva dell'interesse della ricorrente, era stata adottata e comunicata il 7 novembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 17 marzo 2026 e depositato il 27 marzo 2026. Il ricorso risultava quindi originariamente inammissibile perché proposto dopo l'avvenuta ottemperanza. La ricorrente è stata condannata a pagare 1.000 euro, oltre accessori di legge, in favore della Regione Lazio e 1.000 euro, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Guidonia Montecelio.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, l. 241/1990

    La conferenza di servizi decisoria era stata indetta nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata per il progetto dell'impianto fotovoltaico; la nuova determinazione positiva adottata dal Comune è stata ritenuta satisfattiva dell'interesse della ricorrente.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte può dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; tale dichiarazione vincola il giudice, che deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Il giudice amministrativo non può proseguire d'ufficio il giudizio per accertare in astratto l'illegittimità dell'azione amministrativa, poiché il processo amministrativo non ha natura di giurisdizione oggettiva in assenza di uno specifico interesse di parte.
  • Quando l'amministrazione esegue integralmente e in senso satisfattivo il giudicato prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, il ricorso è originariamente inammissibile; se il ricorrente dichiara comunque il sopravvenuto difetto di interesse, il giudizio va dichiarato improcedibile, ferma la possibilità di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, rileva la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso: se l'adempimento satisfattivo era già intervenuto ed era stato comunicato alla parte istante, le spese possono essere poste a carico del ricorrente anche quando il giudizio si conclude formalmente per improcedibilità sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.