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Sentenza

Sentenza n. 969/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento emesso dalla Prefettura di Firenze (prot. P-FI/L/N/2020/104723) notificato al ricorrente in data 16.03.2022 con il quale è stato decretato il respingimento dell’istanza (n. FI4707094124) avanzata per emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 30/2020; 2) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale ancorché incognito, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202200691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare per insufficienza del reddito computabile del datore di lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020. L'Amministrazione aveva ritenuto non computabile, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale minima, il reddito del fratello del datore di lavoro, poiché quest'ultimo aveva già presentato un'altra domanda di emersione, ancora pendente, in favore di un diverso lavoratore straniero. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione, sostenendo che la domanda presentata dal fratello fosse stata successivamente respinta e che, pertanto, il relativo reddito potesse essere messo a disposizione e cumulato con quello del datore di lavoro. È stata inoltre richiesta l'acquisizione degli atti relativi all'altra domanda di emersione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione depositata dal ricorrente, qualificata come rinuncia al ricorso con richiesta di estinzione, non rispettava le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., né risultavano integrate le forme equipollenti ammesse dalla giurisprudenza, come la sottoscrizione per adesione delle difese delle altre parti costituite. Il giudice ha quindi riqualificato l'atto come dichiarazione di sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione. Poiché il processo amministrativo è processo di parti e il ricorrente può disporre dell'interesse a ricorrere sino alla trattenuta della causa in decisione, il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse, ha dichiarato l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Disciplina l'emersione dei rapporti di lavoro irregolare, nell'ambito della quale era stata presentata l'istanza oggetto del provvedimento impugnato.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La dichiarazione di rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    La rinuncia al ricorso richiede la notificazione alle altre parti nel termine previsto; sono ammesse forme equipollenti quando la dichiarazione sia sottoscritta dal ricorrente e vi sia adesione delle difese delle parti costituite. In mancanza, la dichiarazione può essere riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso amministrativo produce l'estinzione del processo solo se notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, salvo forme equipollenti che assicurino la conoscenza e l'adesione delle parti costituite; in mancanza di tali formalità, essa può essere riqualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel processo amministrativo, il ricorrente dispone dell'interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; quando dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando la parte abbia formalmente qualificato la propria dichiarazione come rinuncia e abbia chiesto l'estinzione senza rispettare le formalità dell'art. 84, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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