Ordinanza n. 44/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del Questore di -OMISSIS- cat. -OMISSIS- del 14 agosto 2024, notificato l’11 dicembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il 19 febbraio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile del 14 agosto 2024, notificato l'11 dicembre 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 19 febbraio 2020, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il provvedimento si fonda sulla posizione penale dell'interessato: una condanna a pena detentiva per un reato in materia di stupefacenti, ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, e una condanna a pena pecuniaria per un reato in materia di armi. Il testo non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dalla motivazione cautelare emerge la contestazione della valutazione amministrativa di pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, al sommario esame proprio della fase cautelare, insussistente un evidente fumus boni iuris. La condanna a pena detentiva per il reato in materia di stupefacenti è stata considerata ostativa al rilascio del permesso di soggiorno; inoltre, la condanna per il reato in materia di armi concorreva alla valutazione della pericolosità sociale. Secondo il giudice, tale valutazione non appariva manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionata o travisata. L'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato ostativo, risalente al 25 novembre 2025 e quindi successiva al provvedimento impugnato, non è stata ritenuta decisiva, anche perché non era seguita dalla riabilitazione. Il periculum in mora non è esaminato autonomamente in modo espresso, essendo sufficiente il difetto del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela interinale; il TAR l'ha respinta per carenza di un evidente fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 reg. (UE) n. 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego di permesso di soggiorno può essere negata quando la condanna per un reato ritenuto ostativo e ulteriori precedenti penali rendano non manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionata o travisata la valutazione amministrativa di pericolosità sociale.
- La successiva estinzione del reato ostativo non incide, in sede cautelare, sulla legittimità del provvedimento valutata con riferimento al momento della sua adozione, soprattutto quando non sia stata accompagnata dalla riabilitazione.
Come è indicizzato
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