Cassazione Penale, Sentenza n. 12420/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per rapina pluriaggravata e porto d'arma da fuoco (fatti del 12/12/2011): deducevano violazione di legge e vizio motivazionale per carenza del quadro probatorio, valutazione superficiale e parcellizzata degli indizi, attestazioni testimoniali incerte non adeguatamente considerate, erronea qualificazione delle circostanze aggravanti ("più persone riunite" e "uso dell'arma"), erronea ricostruzione della continuità/compatibilità tra porto e detenzione d'arma e ingiusto trattamento sanzionatorio per il rigetto delle attenuanti generiche. Specificamente per Nicolas si contestava anche l'attribuzione della scheda telefonica e la attendibilità di riconoscimenti fotografici; per Gioacchino si contestava la qualificazione del suo comportamento (presunto ostacolo all'inseguimento) e il rilievo dato a reperti materiali (passamontagna, guanti, somme di denaro).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi, per la maggior parte, inammissibili perché basati su questioni di merito riservate al giudice di merito ovvero manifestamente infondate. Ha però annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) (delitto relativo al porto/detenzione dell'arma), perché il reato era estinto per prescrizione, eliminando la pena corrispondente (mese 4 di reclusione ed euro 500 di multa). Sui restanti capi (in particolare il capo A) rapina pluriaggravata) ha confermato la responsabilità dei ricorrenti: ha ritenuto congrua e logica la valutazione degli indizi plurimi (posizione dell'imputato vicino alla BMW, monete corrispondenti alla somma sottratta, ritrovamenti nell'auto, telefoni con rubriche "fratello Antonio"/"fratello Nicola", deposizioni riscontrate) e ha ritenuto non censurabili in sede di legittimità le motivazioni che hanno escluso le attenuanti generiche. L'aggravante "più persone riunite" è stata ritenuta correttamente applicata (natura oggettiva, si trasmette ai correi consapevoli). L'aggravante "uso dell'arma" con riferimento al fatto di rapina (capo A) è stata ritenuta sussistente anche in presenza di dubbio sulla natura reale/giocattolo dell'arma, quando la vittima non poteva riconoscerla come giocattolo e l'effetto intimidatorio si è concretamente verificato. La sentenza è stata dunque annullata solo per il capo B) per prescrizione e la pena finale è stata rideterminata sottraendo la pena riferita al capo B).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
utilizzato per delimitare le censure ammissibili in cassazione: la violazione di legge deve riguardare la riconducibilità del fatto nella fattispecie astratta, non la mera rivalutazione del merito probatorio
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato in ordine ai criteri di valutazione della prova testimoniale e degli indizi (gravità, precisione e concordanza) e al sindacato che la Corte di cassazione può svolgere sulle massime di esperienza adottate dal giudice di merito
art. 81 cod. pen.
richiamato per la determinazione della pena complessiva: l'eliminazione di una pena accessoria o di una pena per un capo estinto comporta la rideterminazione della pena complessiva
art. 133 cod. pen.
richiamato in relazione alla determinazione della pena e al motivo del ricorso per il presunto "ingiusto trattamento sanzionatorio" e al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione del giudice di merito sul punto
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione non limitata delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura delle fonti probatorie sono inammissibili se non denunziano vizi di motivazione manifesti, contraddittori o omissioni specifiche di atti probatori
- Nel processo indiziario la Corte può confermare la condanna quando esiste una concatenazione di indizi plurimi dotati di gravità, precisione e concordanza; il sindacato di legittimità controlla la correttezza logico-giuridica del ragionamento ma non rifà il processo
- L'aggravante "più persone riunite" ha natura oggettiva e si applica anche ai correi non materialmente presenti se questi erano consapevoli che l'azione sarebbe stata posta in essere da più persone o hanno ignorato tale circostanza per colpa
- L'aggravante per "uso dell'arma" può sussistere anche se l'arma è in realtà giocattolo, quando la vittima non poteva riconoscerla come tale e l'effetto intimidatorio si è concretamente verificato (manca il segno distintivo visibile del giocattolo)
- Se in sede di legittimità emerge che un reato è estinto per prescrizione, la Corte annulla senza rinvio quel capo e il giudice di merito è tenuto a recepire immediatamente l'estinzione, con conseguente eliminazione della pena relativa
- La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche può essere rigettata con motivazione congrua anche senza menzionare ogni singolo elemento favorevole: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi negativi decisivi o l'assenza di elementi positivi
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