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Ordinanza

Ordinanza n. 2066/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo che aveva dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto il ricorso contro la diffida e l’incameramento parziale della cauzione prevista dal TULPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Abruzzo e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. In primo grado era stato impugnato il decreto del Prefetto di Teramo recante diffida e incameramento parziale della cauzione versata ai sensi dell’art. 137 TULPS. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’appellante contestava, almeno in sede cautelare, la legittimità dell’atto sanzionatorio e prospettava un pregiudizio economico derivante dalla cessazione dell’attività investigativa, indicata come la maggiore, ma non esclusiva, fonte di fatturato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che, indipendentemente dagli sviluppi successivi delle vicende rilevanti, l’Amministrazione avesse dettagliatamente indicato nel provvedimento i fatti storici posti a fondamento dell’atto sanzionatorio. Il decreto risultava quindi ragionevolmente fondato su numerose inosservanze delle prescrizioni contenute nella licenza. Il pregiudizio economico derivante dalla cessazione dell’attività investigativa, peraltro non esclusiva fonte di fatturato, non è stato ritenuto sufficiente, da solo, a giustificare la restituzione della cauzione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 137 TULPS

    La cauzione prevista dalla disposizione può essere oggetto di incameramento parziale nell’ambito della diffida adottata per inosservanza delle prescrizioni della licenza; l’ordinanza ritiene, in sede cautelare, ragionevolmente fondato il provvedimento prefettizio.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la dettagliata indicazione nel provvedimento sanzionatorio dei fatti storici posti a fondamento dell’azione amministrativa può escludere, allo stato, la sussistenza di un fumus di illegittimità per difetto di motivazione o di istruttoria.
  • La pluralità di inosservanze delle prescrizioni contenute in una licenza costituisce, in sede cautelare, un elemento idoneo a sostenere ragionevolmente una diffida accompagnata dall’incameramento parziale della cauzione prevista dalla legge.
  • Il pregiudizio economico derivante dalla cessazione di un’attività, anche se rappresenta la principale fonte di fatturato dell’interessato, non giustifica di per sé la restituzione della cauzione quando l’attività non costituisce l’unica fonte di reddito e non siano evidenziati ulteriori elementi qualificati di irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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