Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6553/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per usura derivante da un preliminare di compravendita ritenuto simulato. Contestano la mancanza di motivazione sull'attendibilità della persona offesa (Anna Maria Cignoni), l'erronea interpretazione della legge extrapenale (sostenendo che il preliminare non fosse simulato ma vincolante), la qualificazione penale della clausola che prevedeva una caparra penitenziale e l'assenza di coazione all'adempimento. Del Punta inoltre invoca la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Ritiene che la sentenza di appello si ponga in continuità con quella di primo grado e che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato l'affidabilità della persona offesa e la simulazione del preliminare, richiamando elementi obiettivi (pagamento anticipato per intero in contanti, funzione di garanzia e trasformazione degli interessi in caparra penitenziale). La Corte osserva che la valutazione della credibilità e la scelta tra versioni contrapposte sono riservate al giudice di merito e che le censure proposte riproducono in modo aspecifico ragioni già esaminate e respinte in appello. Sulla questione della prescrizione è richiamato il principio secondo cui il decorso del tempo successivo alla decisione impugnata rileva solo se l'impugnazione è validamente esercitata; in caso di ricorso inammissibile il tempo intercorso è irrilevante. I ricorrenti sono condannati alle spese e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i vizi di motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà, carenza) censiti in cassazione; la Corte ritiene le censure infondate poiché la motivazione di merito è congrua

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione a presunta inosservanza/erronea interpretazione della legge penale ed extrapenale; la Corte ritiene corretta l'applicazione e l'interpretazione dei profili contrattuali

  • art. 2744 cod. civ.

    Richiamato come divieto di patto commissorio: la Corte usa il divieto per argomentare che il preliminare aveva funzione di garanzia reale sul finanziamento, e dunque era simulato

  • artt. 1362 e 1363 cod. civ.

    Norme sul consenso e sull'errore/forma del negozio; i ricorrenti le invocano per sostenere la validità del preliminare, ma la Corte ritiene che la valutazione dei fatti escluda la lecita causa del negozio

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al tema della prescrizione: la Corte ricorda che la prescrizione può essere dedotta in cassazione solo se l'effetto estintivo era già intervenuto rispetto alla decisione impugnata o se la sentenza avesse omesso di applicare la norma

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesto per spiegare l'inammissibilità per aspecificità: il ricorso deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e non limitarsi a riprodurre censure generiche

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare al pagamento delle spese processuali e ad ammende: applicata per condannare i ricorrenti alle spese e a versare 3.000 euro ciascuno

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare la prova o la credibilità dei testimoni: le contestazioni sulla valutazione probatoria sono ammissibili solo se dimostrano vizi logici, contraddittorietà o apoditticità della motivazione.
  • Un ricorso che ripropone in termini generici le stesse ragioni già esaminate e respinte in appello rischia l'inammissibilità per aspecificità; è necessario affrontare puntualmente le argomentazioni motivate dai giudici di merito.
  • La qualificazione della simulazione di un negozio (es. preliminare) può essere fatta anche in base a elementi fattuali e circostanziali (modalità di pagamento, funzione di garanzia, sproporzione tra obblighi formali e fatti concreti) e non solo sulla lettera del contratto.
  • Le censure di diritto extrapenale (interpretazione di norme civili) devono mostrare come l'errata lettura avrebbe influito sulla decisione penale; la semplice divergenza interpretativa non è sufficiente se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua.
  • La decorrenza della prescrizione va valutata con attenzione: il tempo successivo alla decisione impugnata rileva ai fini estintivi solo se l'impugnazione è validamente esercitata; un ricorso inammissibile non perfeziona il rapporto impugnatorio e rende irrilevante il tempo intercorso.
  • Chi propone ricorso deve specificare le contraddizioni o i vizi della motivazione e non limitarsi a sollevare questioni meramente ricostruttive dei fatti; l'assenza di specificità comporta il rigetto per inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.