Cassazione Civile, Ordinanza n. 24710/2025 del 07/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società ha impugnato due decisioni della giustizia tributaria relative, da un lato, a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, dall'altro, a una intimazione di pagamento. La controversia nasceva dalla contestazione della regolarità della notifica di tre cartelle di pagamento prodromiche agli atti della riscossione: la contribuente sosteneva che una cartella non le fosse mai stata validamente notificata e che le altre due fossero state consegnate a soggetti non abilitati o comunque non incaricati del ritiro, con indicazione di indirizzi incompleti e senza corretto invio degli avvisi prescritti. Su tale premessa deduceva la decadenza del potere di riscossione, l’illegittimità degli interessi di mora e dell’aggio, la carenza di motivazione degli atti della riscossione e l’omessa pronuncia su vari motivi riproposti in appello. Nel giudizio relativo alla comunicazione preventiva di ipoteca, censurava anche l’assorbimento delle doglianze sulla motivazione del preavviso. Nel ricorso più recente insisteva sostanzialmente sugli stessi profili, ma riferendoli ancora al preavviso di iscrizione ipotecaria anziché all’intimazione di pagamento oggetto del giudizio riassunto.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto coperta da giudicato esterno la questione della regolare notifica della cartella n. 29120140020990740, già definita con precedente sentenza d’appello divenuta definitiva. Per le altre due cartelle ha dichiarato inammissibili le censure perché non autosufficienti e perché miravano, sotto la veste di violazione di legge, a contestare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Ha anche affermato che la presunzione di regolarità della notifica ex art. 139 c.p.c. non era stata vinta da prova contraria. Ha tuttavia riconosciuto fondato, nei limiti indicati, il motivo sull’omessa pronuncia riguardante la motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, ma lo ha poi rigettato nel merito, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem mediante richiamo alle cartelle conosciute dalla contribuente e non essendo necessario indicare il ruolo presupposto. Ha infine escluso che la statuizione di assorbimento fosse erronea quanto ai motivi su decadenza, interessi, aggio e spese, perché la regolarità della notifica delle cartelle rendeva tali doglianze infondate o comunque assorbite. La contribuente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale norma sulla cartella di pagamento e sulla disciplina della notificazione impugnata dalla contribuente
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
utilizzato dai giudici di merito per ritenere regolare la notificazione delle cartelle presso la sede della società con consegna a addetti alla ricezione degli atti
art. 145 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione agli enti collettivi
art. 139 c.p.c.
richiamato per la consegna dell'atto a persona addetta all'ufficio o azienda e per la relativa presunzione iuris tantum della qualità del consegnatario
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato sia dalla ricorrente sia dai giudici di merito come base normativa della notificazione presso la sede dell'ente e dell'avviso informativo successivo
art. 2697 c.c.
invocato per sostenere il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'agente della riscossione e richiamato in tema di riparto probatorio
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato come parametro della necessaria motivazione degli atti della riscossione; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alle cartelle conosciute dalla contribuente
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
menzionato nelle difese sulle spese processuali di primo grado
art. 96 c.p.c.
menzionato nelle difese sulle spese processuali di primo grado
art. 384, secondo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che, quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 360 c.p.c.
richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti preclude il riesame della questione anche in un diverso processo avente petitum differente, quando l'elemento accertato sia invariato nel tempo e rilevante in entrambi i giudizi.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti: se la doglianza investe la ricostruzione della notificazione o altri accertamenti fattuali, essa è inammissibile perché sollecita un sindacato riservato al giudice di merito.
- Per superare la presunzione di regolarità della notificazione ex art. 139 c.p.c., la parte destinataria deve fornire prova contraria specifica dell'inesistenza del rapporto del consegnatario con il destinatario o con l'ufficio/azienda.
- La motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria può essere assolta per relationem mediante richiamo alle cartelle di pagamento già conosciute dal contribuente; non è necessario che l'atto riproduca anche il ruolo presupposto, se gli atti richiamati consentono di comprendere la pretesa.
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice dichiara assorbita una domanda o un motivo che non è in rapporto di subordinazione logica o giuridica con la questione decisa; tuttavia, se la questione assorbita è comunque infondata in diritto, la Corte può decidere direttamente nel merito senza rinvio.
- Quando la regolarità della notifica delle cartelle è accertata o coperta da giudicato, risultano precluse le doglianze sulla decadenza dal potere di riscossione e, in linea di principio, quelle che presuppongono l'inesistenza o invalidità della notificazione stessa.
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