Cassazione Penale, Sentenza n. 33425/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato in Cassazione la sentenza di conferma della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato da plurimi reati (tra cui continuazione di atti persecutori, violenza sessuale, furto, accesso abusivo a sistemi informatici, violazione di corrispondenza). Il motivo era basato su violazione di legge e vizio motivazionale nella valutazione delle prove: la ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'elemento psicologico dei reati e non avesse adeguatamente valutato la convergenza tra le dichiarazioni della parte civile e del teste (Galtieri), nonché che non vi fossero elementi che giustificassero l'assoluzione (ad es. l'affermazione che l'imputato non fosse riuscito a sbloccare il telefono della vittima).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse motivato in maniera logica la valutazione della credibilità della persona offesa, evidenziando contrasti fra dichiarazioni, la parzialità possibile del teste Ventura (collegato sentimentalmente alla parte civile) e la carenza di riscontri esterni a corroborare il racconto della vittima. La Corte di legittimità ha inoltre affermato i limiti del sindacato di Cassazione sull'apprezzamento delle prove e sulla motivazione di merito, non potendo sovrapporre la propria valutazione ai giudici di merito se la motivazione non è manifestamente illogica. Perciò il ricorso è stato respinto come manifestamente infondato e inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4
art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
La Corte ricorda che le dichiarazioni della persona offesa possono, se assunte da sole, fondare la responsabilità dell'imputato solo se sottoposte a più rigoroso controllo di attendibilità e corroborate da riscontri; i commi citati disciplinano le garanzie processuali sul valore probatorio delle dichiarazioni rese in istruttoria
Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021 (Aramu, Rv. 282558)
Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui la deposizione della persona offesa può essere sufficiente ma richiede rigoroso controllo di attendibilità e adeguati riscontri esterni
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in caso di inammissibilità del ricorso non gravemente colposa, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte, ritenendo non colposa la condotta, ha comunque imposto l'onere economico di euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento alla giurisprudenza costituzionale circa i presupposti per l'applicazione delle sanzioni procedurali e la valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; qui utilizzata per motivare la condanna alle somme e alle spese
Norme sostanziali oggetto del processo (es. artt. 612-bis, 609-bis, 609-ter, 624, 616, 612, 660 c.p.)
artt. 612-bis, 609-bis, 609-ter, 624, 616, 612, 660 cod. pen.
Articoli che identificavano i reati per i quali l'imputato era stato processato e poi assolto; la sentenza di merito ha valutato l'assenza dell'elemento soggettivo o di prova sufficiente rispetto a tali fattispecie
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa può, di per sé, essere decisiva ma richiede un più rigoroso esame di attendibilità e preferibilmente riscontri esterni: in assenza di questi, il giudice può legittimamente escludere la responsabilità.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove e della credibilità, potendo sindacare la motivazione solo nei limiti della logicità e dell'adeguatezza delle ragioni esposte dai giudici di merito.
- Quando vi è alta conflittualità tra le parti e dichiarazioni contrastanti (anche per relazioni sentimentali o parzialità dei testi), è necessario cercare riscontri oggettivi (documentali, tecnici o terzi non coinvolti) per sostenere una condanna.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con l'iter argomentativo svolto dai giudici di merito e illustrare chiaramente le specifiche illogicità o violazioni di legge; mere affermazioni generiche di non condivisione non sono sufficienti.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in presenza dei presupposti, il versamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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