Sentenza n. 189/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 415/2024 DEL TRIBUNALE DI RIMINI, NOTIFICATO IN DATA 20/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 415/2024 del Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e pertanto divenuto inoppugnabile. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione. Nonostante la definitività e l'esecutività del titolo, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha accertato la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo gli interessi e le spese legali liquidati dal giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo comporta, secondo il giudice, la definitività e l'inoppugnabilità del titolo azionato in ottemperanza.
Massime di principio
- L'inottemperanza di una pubblica amministrazione a un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e divenuto inoppugnabile può essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza.
- Quando il decreto ingiuntivo esecutivo è stato notificato all'amministrazione e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso senza adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detratto quanto eventualmente già pagato.
- L'ordine di esecuzione del decreto ingiuntivo comprende le somme accessorie riconosciute nel titolo, inclusi gli interessi e le spese legali liquidate dal giudice ordinario.
- In caso di persistente inadempimento successivo alla sentenza di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte vittoriosa, per l'esecuzione sostitutiva degli adempimenti dovuti.
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