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Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento della nota M_D AVR001 REG2023 0022298 del 28-09-2023 con la quale l'Aeronautica Militare, Comando Logistico 3° stormo, Servizio Amministrativo di Villafranca di Verona ha respinto l'istanza volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1, l. n. 86 del 2001; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente e la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle somme spettanti a titolo di indennità di trasferimento, ai sensi dell'art. 1, l. n. 86 del 2001, e dei benefici accessori;

Giustizia amministrativa202300776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 l. n. 86/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, trasferito da Roma a Lughezzano (Verona) per esigenze di impiego presso un ente nazionale di supporto alla NATO, con provvedimento espressamente qualificato come trasferimento d'autorità e con decorrenza dal 18 luglio 2019 al 31 luglio 2023, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1 l. n. 86/2001. L'Amministrazione ha respinto l'istanza ritenendo ostativa la clausola secondo cui il trasferimento sarebbe avvenuto senza oneri a carico dell'Amministrazione, richiamando anche un precedente del Consiglio di Stato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1 l. n. 86/2001 e il difetto di motivazione, sostenendo che la clausola "senza oneri" non potesse derogare al diritto all'indennità previsto dalla legge. Ha inoltre contestato che il mancato impugnamento del trasferimento o l'accettazione della sede integrassero una rinuncia tacita al beneficio, rilevando che non era stata sottoscritta la proposta di rinuncia preventiva contenuta nell'annesso II e che, comunque, una rinuncia valida avrebbe dovuto essere espressa, consapevole e successiva alla maturazione del diritto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, qualificando la pretesa come diritto soggettivo patrimoniale e la domanda come azione di accertamento. Ne consegue che il diniego dell'Amministrazione è stato considerato un atto paritetico, non suscettibile di formale annullamento, e che non era necessaria la tempestiva impugnazione dei provvedimenti di trasferimento nella parte relativa alla clausola "senza oneri". Il trasferimento è stato ritenuto d'autorità perché disposto prioritariamente nell'interesse dell'Amministrazione, come risultava dalla comunicazione relativa alla programmazione dell'impiego del personale; la qualificazione non è stata modificata dalla clausola "senza oneri". Il Collegio ha accertato che il ricorrente non aveva sottoscritto la proposta di rinuncia preventiva all'indennità. Ha inoltre escluso che il mancato impugnamento del trasferimento, l'accettazione della sede o l'acquiescenza al provvedimento comportassero rinuncia tacita o remissione del debito. La fonte primaria attribuisce il diritto al verificarsi dei presupposti di legge e non contempla una rinuncia preventiva; la remissione ex art. 1236 c.c. presuppone che il credito sia già entrato nel patrimonio del titolare. Pertanto, il TAR ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico spettante e ha condannato il Ministero a provvedere conformemente. Ha riconosciuto gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86

    Al personale ... trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

    La disposizione attribuisce al personale militare il diritto all'indennità quando il trasferimento a una sede in diverso comune sia disposto d'autorità, cioè per esigenze prioritarie dell'Amministrazione; la clausola "senza oneri" non può escludere il diritto previsto dalla legge.

  • art. 1236 c.c.

    La remissione del debito presuppone logicamente che il credito sia già entrato nel patrimonio del titolare; non è quindi assimilabile a una rinuncia preventiva a un'indennità non ancora maturata.

  • art. 2113 c.c.

    È richiamato per affermare che, anche nel rapporto di impiego non contrattualizzato, una rinuncia non può riguardare diritti non ancora maturati o acquisiti al patrimonio del lavoratore.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Gli interessi legali sulle somme spettanti sono dovuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • La pretesa all'indennità prevista dall'art. 1 l. n. 86/2001 ha natura di diritto soggettivo patrimoniale; il relativo giudizio è un'azione di accertamento e il diniego dell'Amministrazione costituisce un atto paritetico, non un provvedimento amministrativo suscettibile di annullamento.
  • Il trasferimento del personale militare è d'autorità quando è disposto prioritariamente per perseguire esigenze organizzative o funzionali dell'Amministrazione, anche se il provvedimento contiene la clausola "senza oneri" o l'Amministrazione abbia acquisito il gradimento dell'interessato per la sede di destinazione.
  • Non esiste un tertium genus di trasferimento qualificabile come trasferimento d'autorità "senza oneri": se il trasferimento è d'autorità e ricorrono gli altri presupposti di legge, l'indennità spetta; se è disposto in funzione della richiesta dell'interessato, si tratta di trasferimento a domanda.
  • La clausola "senza oneri", l'accettazione della sede o il mancato impugnamento del trasferimento non integrano, di per sé, una rinuncia tacita all'indennità di trasferimento né una remissione del debito.
  • La rinuncia a un diritto patrimoniale derivante dal rapporto di impiego deve essere consapevole ed espressa e, in materia di indennità di trasferimento, deve intervenire dopo che il diritto sia maturato ed entrato nel patrimonio dell'interessato; una rinuncia preventiva a un diritto futuro non è valida.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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